La risposta n. 88 del 4 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'aliquota IVA applicabile alla cessione di un particolare dispositivo medico (un collirio) da parte di una società che produce e commercializza, tra gli altri, prodotti erboristici e dispositivi medici. Il contribuente, che applicava in via ordinaria l'aliquota del 22 per cento, ha prospettato la possibilità di applicare l'aliquota ridotta al 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). L'interpretazione autentica e il ruolo della classificazione doganale Il punto cruciale dell'analisi dell'Agenzia delle Entrate risiede nell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, una norma di interpretazione autentica. Tale disposizione estende l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10 per cento ai dispositivi medici, ma con un vincolo tassativo: devono essere classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata. Questa voce ricomprende i «Medicamenti (...) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (...) o condizionati per la vendita al minuto». L'Agenzia, richiamando la prassi consolidata (circolare n. 8/E del 2019 e successive risposte ad interpello), ribadisce che il beneficio non riguarda indiscriminatamente tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che rientrano in tale classificazione merceologica. Il parere tecnico di ADM Per risolvere la questione merceologica, il contribuente ha allegato all'istanza il prescritto parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM). Il parere ADM ha concluso che il collirio in oggetto assume le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 e deve essere classificato nell'ambito della voce 3004 della Tariffa, e precisamente al Codice NC 3004 90 00. Tale classificazione è stata effettuata nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (Regole 1 e 6). La conclusione dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate, preso atto dell'ineludibile classificazione merceologica operata dall'ADM, ha conseguentemente accolto la soluzione interpretativa prospettata dall'Istante. Le cessioni del dispositivo medico in questione sono, pertanto, soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, come previsto dal n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Questa risposta conferma la natura dirimente del parere tecnico ADM per l'inquadramento fiscale di beni per i quali la disciplina IVA (ai fini dell'aliquota agevolata) rinvia alla Nomenclatura Combinata.