Accessorietà IVA: la differenza tra parcheggio e noleggio
L'Agenzia delle Entrate distingue tra parco acquatico e parco "classico" per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% ai servizi accessori

La risposta n. 96 dell’11 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate fornisce un'analisi dettagliata e tecnicamente rilevante sul principio di accessorietà IVA (ex articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972) applicato ai servizi offerti da una Società che gestisce un parco tematico e acquatico. Il parere distingue in modo cruciale tra le diverse tipologie di servizi accessori (parcheggio, noleggio ombrelloni/cabanas) e la natura del parco (acquatico o "classico"), impattando sull'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per l'ingresso ai parchi divertimento.