Reverse charge logistica e regime transitorio: istruzioni operative

Sussiste la responsabilità solidale tra prestatore e committente per il versamento dell'IVA nel settore del trasporto e della logistica tramite il nuovo modello di opzione triennale

Con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto al rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta, versata nell'ambito del regime transitorio opzionale per i servizi di logistica e trasporto, spetta esclusivamente al committente.

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