L’accertamento con adesione non estingue l’obbligazione tributaria per novazione
L’istituto deflattivo del contenzioso non può essere assimilato alla transazione novativa perché le parti non sono in una posizione di parità contrattuale e l’obbligazione tributaria non è di tipo discrezionale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19781 del 17 luglio 2025, ha statuito che la definizione della pretesa tributaria mediante la procedura di accertamento con adesione non comporta estinzione per novazione dell’obbligazione del contribuente, non venendo in rilievo le reciproche concessioni che costituiscono l’ubi consistam dell’articolo 1965 del codice civile. La materia - sostengono i giudici capitolini - è disciplinata da una normativa speciale, di natura pubblicistica caratterizzata da disposizioni di carattere cogente.