Il decreto Salva spese o Superbonus è legge. Dopo la prima approvazione da parte della Camera, il 20 febbraio 2024 il Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2023 recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali in edilizia. Il provvedimento termina il suo percorso parlamentare senza modifiche rispetto al testo originario. Clausola di salvaguardia per i lavori non terminati Confermata la clausola di salvaguardia per i cantieri in corso che beneficiano del superbonus 110% o 90%. In particolare, all’articolo 1, comma 1, si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per le quali siano state esercitate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 (minimo del 30%), non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione degli interventi, anche qualora, a causa della mancata ultimazione degli interventi di cui al progetto, non sia stato realizzato il miglioramento delle 2 classi energetiche prescritto. Dalla lettura della norma si evince che la sanatoria non opera a favore di chi fruisce del superbonus direttamente in dichiarazione. Resta fermo il potere dell’Agenzia delle Entrate previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, relativi al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e alla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione. Contributo per i cittadini con redditi bassi Via libera senza modifiche anche al contributo a favore dei soggetti con redditi bassi, previsto dal comma 2 dell’articolo 1. La disposizione, nello specifico, riconosce un contributo a fondo perduto favore dei soggetti con reddito di riferimento (di cui comma 8-bis.1 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020) non superiore a 15.000 euro, che eseguono gli interventi agevolati sui condomini, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 (con detrazione del 70%), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il contributo: - sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 16.441.000 euro per l’anno 2024), dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità che verranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; - non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Reddito di riferimento Per la determinazione del “reddito di riferimento”, la norma richiama il comma 8-bis.1 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, in base al quale il reddito di riferimento deve essere calcolato dividendo il reddito complessivo familiare, dell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, per un coefficiente denominato “numero di parti”. Il reddito complessivo familiare è dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari a carico (di cui all’articolo 12 del TUIR) diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel nucleo familiare. Il “numero di parti” è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’art. 1, c. 36, legge n. 76/2016 e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile. Ai sensi della Tabella 1-bis allegata al D.L. n. 34/2020, il “numero di parti” è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di: - 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente; - 0,5 se nel nucleo è presente un familiare a carico; - 1 se nel nucleo sono presenti due familiari a carico; - 2 se nel nucleo sono presenti tre o più familiari a carico. In base all’articolo 12 del TUIR, sono a carico i familiari che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2023: - per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa; - la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore “numero di parti” a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; - nel calcolo del reddito rientrano i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni i e della quota di agevolazione ACE; - concorrono a determinare il “numero di parti” i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi. Nel caso, ad esempio, di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest'ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. Novità per le opzioni sconto in fattura/cessione del credito L’articolo 2, comma 1, interviene sull’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023, prevedendo che per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito è limitata esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (quindi entro il 29 dicembre 2023), risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Polizza assicurativa obbligatoria per i Comuni dei crateri sismici Il successivo comma 2 dell’articolo 2, invece, introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110% per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy di futura emanazione. Doppia stretta per il bonus barriere architettoniche La versione finale del provvedimento conferma la doppia stretta sul bonus barriere architettoniche prevista all’articolo 3. Restrizione dell'ambito oggettivo Una prima modifica riguarda l’ambito oggettivo dell’agevolazione, che, con la riscrittura del comma 1 dell’articolo 119-ter, D.L. 34/2020, a partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, viene limitata agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente: - scale; - rampe; - ascensori; - servo-scala; - piattaforme elevatrici. A seguito della ridefinizione del perimetro di operatività dell’agevolazione, dal 30 dicembre 2023, la detrazione non spetta più, ad esempio, per la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni e per il rifacimento di bagni. Per effetto dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 119-ter, inoltre, a decorrere dal 30 dicembre 2023, non sono più agevolabili: - gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche: - (in caso di sostituzione dell'impianto) le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Nuovi adempimenti Viene anche introdotto: - l’obbligo di asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (DM 236/1989); - l’obbligo del pagamento delle spese agevolate con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’art. 16-bis del TUIR, ossia con il bonifico parlante. Stretta per le opzioni di sconto in fattura/cessione del credito L’altra stretta confermata anche a seguito della conversione del D.L. n. 212/2023 riguarda il blocco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Ai sensi del comma 2, lettera b), le opzioni sono ancora consentite per le spese, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: - condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; - persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020). Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992. Al di fuori predetti casi, quindi, per le spese, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, l’unica modalità di fruizione del bonus barriere architettoniche è l’utilizzo diretto in dichiarazione (in cinque rate annuali di pari importo). Il comma 3 precisa che le nuove disposizioni (sia relative agli interventi agevolabili che al blocco delle opzioni di sconto in fattura/cessione del credito) non si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (quindi entro il 29 dicembre 2023): - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario; - per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Aspetti del bonus non modificati Non cambiano tutti gli altri aspetti del bonus. La detrazione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuta ai contribuenti (sia soggetti Irpef che Ires) per gli interventi effettuati su edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale. Ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la detrazione spetta a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo di: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; - 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.