Il D.L. n. 11/2023, convertito dalla legge n. 38/2023, c.d. decreto Cessione crediti, ha introdotto la possibilità di spalmare in 10 anni la detrazione maturata per effetto delle spese sostenute nel 2022 dai beneficiari del superbonus 110%. In particolare, la facoltà in parola è stata prevista dall’art. 2, comma 3-sexies del decreto, che è intervenuto a modificare l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 aggiungendovi il comma 8-quinquies. La norma da ultimo citata nello specifico prevede quanto segue: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”. Per effetto della modifica normativa in parola i contribuenti beneficiari del superbonus potranno godere dell’opportunità di spalmare la maxi-detrazione al 110% in dieci rate annuali di pari importo. Nota bene In mancanza di opzione, invece, la detrazione superbonus per le spese sostenute nel 2022 potrà essere fruita in 4 quote annuali di pari importo, la prima delle quali andava indicata nel modello Redditi dello scorso anno. L’opzione è esercitabile esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e solo laddove il contribuente intenda fruire della detrazione maturata direttamente in dichiarazione. La facoltà di spalmare la maxi-detrazione al 110% in un maggior numero di rate ha lo scopo di sopperire alle esigenze dei contribuenti che sono impossibilitati a cedere il credito fiscale maturato e hanno quale unica possibilità quella di detrarre lo stesso direttamente in dichiarazione ma, al contempo, non godono di una capienza fiscale sufficiente per fruire della detrazione in soli quattro anni. Si ricorda, infatti, che in caso di incapienza IRPEF la quota residua della detrazione non detraibile dall’imposta lorda annuale non può essere riportata negli anni successivi né essere richiesta a rimborso, quindi sarà definitivamente persa. La facoltà offerta dal D.L. n. 11/2023 risulta particolarmente interessante in considerazione dello stop alle cessioni dei crediti disposto dal suddetto decreto nonché dagli ultimi provvedimenti legislativi. Come esercitare l’opzione di ripartizione della spesa in 10 anni L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, (ossia il modello Redditi 2024 o 730/2024), a condizione che la detrazione non sia già stata indicata nella dichiarazione 2023, relativa al periodo d’imposta 2022. In altri termini, la possibilità di fruire della detrazione su un orizzonte temporale più ampio è riconosciuta solo a favore dei contribuenti che non hanno già indicato la prima rata nella precedente dichiarazione dei redditi. La scelta comporta quindi che il contribuente beneficiario inizi a fruire della detrazione maturata per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2022 a partire dal periodo d’imposta 2023 (sino al periodo d’imposta 2032). Attenzione È bene puntualizzare che la scelta una volta esercitata è irrevocabile. In base alle istruzioni di compilazione del modello Redditi 2024 l'opzione prevista dall'art. 119, comma 8-quinquies, del decreto Rilancio potrà essere esercitata autonomamente per ciascuno degli interventi posti in essere. In particolare, per ciascuna tipologia di intervento realizzato (contraddistinto da un apposito codice individuato dalle istruzioni di compilazione del quadro RP del modello Redditi), il contribuente potrà decidere se esercitare l'opzione suddividendo in dieci anni la detrazione maturata. Per manifestare la volontà di avvalersi dell’opzione in commento il contribuente, con riferimento allo specifico intervento, dovrà indicare in corrispondenza della colonna dedicata al "numero rata" il valore "1” e inserire il valore "2022" nella colonna destinata all’indicazione dell'anno di sostenimento della spesa.