Torna l’incentivo al trattenimento in servizio per chi decide di rinunciare alla nuova pensione anticipata con Quota 103: la legge di Bilancio 2024, infatti (L. n. 213/2023), prevede, in parallelo a quanto già disposto dalla L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), un incentivo per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre dell'anno, scelgono di non andare in pensione e di continuare a lavorare.. Più precisamente, i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per il pensionamento anticipato Quota 103 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'IVS (cioè all’assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), se lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS o alle forme sostitutive (come Fondo elettrici, telefonici, volo…) ed esclusive (come le casse ex Inpdap) della medesima. La misura in argomento, offrendo la possibilità di ottenere uno stipendio più elevato in cambio della rinuncia ai contributi, risulta analoga al cosiddetto “Bonus Maroni”, un incentivo avente la stessa finalità, vigente per il periodo 2004-2007. Come funziona Nello specifico, per chi resta in servizio viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, se successiva alla data dell'esercizio dell’opzione di permanenza. La somma che corrisponde alla quota di contributi a carico del lavoratore viene corrisposta interamente in busta paga (circ. INPS n. 82/2023): in questo modo, il dipendente beneficia di un bonus sullo stipendio, variabile in base all’inquadramento contributivo ed al contratto lavorativo, che si avvicina normalmente al 10% dell’imponibile previdenziale lordo (nella maggior parte dei casi, la trattenuta contributiva applicata ai dipendenti del settore privato è pari al 9,19% o al 9,49%). Pertanto, le somme che normalmente sarebbero state trattenute a titolo di contribuzione devono essere erogate direttamente al lavoratore, come parte della sua retribuzione, risultando imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. L’incentivo, operando esclusivamente sulla quota IVS a carico del dipendente, non costituisce un beneficio diretto per il datore di lavoro e non richiede il possesso della regolarità contributiva. Inoltre, non rientrando tra gli incentivi all'occupazione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Operatività Il messaggio INPS n. 1107/2024 specifica che l’esonero contributivo, per chi matura i requisiti richiesti per la pensione anticipata flessibile nel 2024, non può essere antecedente al: - 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ma solo laddove la pensione sia liquidata a carico delle gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) Inps (ossia iscritti ai fondi ex Inpdap, ex Ipost ed ex FS); - 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, in caso di pensione liquidata a carico dell’Ago, dei fondi sostitutivi della stessa (ad es. Fondo Elettrici, Telefonici, Volo…) o della gestione Separata; - 2 ottobre 2024, per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle gestioni esclusive dell’Ago; - 1° novembre 2024, per i dipendenti pubblici, in caso di pensione liquidata a carico dell’Ago, dei fondi sostitutivi o della gestione Separata. La facoltà di rinuncia, che può essere attivata una sola volta dal lavoratore, riguarda solamente i contributi previdenziali maturati a partire dalla prima decorrenza per la pensione anticipata flessibile, se l’istanza viene presentata anteriormente a tale data. Se invece la domanda di rinuncia è inoltrata in concomitanza o dopo la prima data utile, la rinuncia è efficace dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Il beneficio termina: - in caso di conseguimento di una pensione diretta; - al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia; - nell’ipotesi in cui il lavoratore decida di non avvalersi più della rinuncia. Effetti sulla pensione La mancata applicazione della ritenuta contributiva si riflette sulla pensione: la rinuncia della contribuzione IVS a proprio carico determina infatti, per il lavoratore, una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo delle quote del trattamento pensionistico valorizzate con sistema contributivo, corrispondente all’esonero. Nessun effetto è invece prodotto sulla retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo delle quote di pensione calcolate con sistema retributivo. Compatibilità con altri incentivi L'INPS, nella circolare n. 82 del 2023, ha chiarito come gestire il coordinamento tra diversi esoneri contributivi. In particolare, quando viene applicato l'esonero parziale dei contributi IVS a favore del lavoratore (pari al 6% per il 2024, 7% se la retribuzione imponibile previdenziale non eccede l'importo mensile di 1.923 euro), l'incentivo legato al differimento della Quota 103 deve essere ridotto di un importo equivalente a quello dell'esonero. Pertanto, la diminuzione dell'accredito contributivo sarà calcolata solo sulla parte residua, al netto della quota già esonerata. Ad esempio, per un lavoratore con una retribuzione imponibile mensile di 1.800 euro, l’incentivo e la riduzione dell’accredito contributivo saranno del 2,19%. Questo valore rappresenta la differenza tra il 9,19% normalmente applicato e l’esonero contributivo del 7%. In sostanza, in caso di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo viene adeguato considerando la quota di contributi esonerata.