In materia di uso prolungato del cellulare e insorgenza del tumore alla testa «sussiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo criteri probabilistici del "più probabile che non"». È il passaggio chiave con cui la Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 904/2019 (pubblicata il 13 gennaio 2020), ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Ivrea (n. 96) che, nel 2017, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per un neurinoma del nervo acustico insorto in un dipendente di Telecom Italia dopo aver utilizzato per 15 anni un cellulare - con tecnologia Etacs (dunque con emissioni fino 100 volte più forti degli attuali telefoni) - per una media di 4 ore al giorno, dovendo coordinare 15 colleghi. Bocciato dunque il ricorso dell'Inail condannato a pagare una rendita vitalizia corrispondente ad un grado di invalidità del 23%. Secondo il Collegio a ritenere provato «con elevata probabilità logica», come scritto dai consulenti d'ufficio, il nesso casuale tra «la prolungata e cospicua esposizione lavorativa alle radiofrequenze» e il neurinoma, sono «i dati epidemiologici, i risultati delle sperimentazioni sugli animali, la durata e l'intensità dell'esposizione che assumono particolare rilievo considerata l'accertata – a livello scientifico – relazione dose-risposta tra esposizione a radiofrequenze da telefono cellulare e rischio di neurinoma dell'acustico, unitamente alla mancanza di un altro fattore che possa avere cagionato la patologia». Infatti, prosegue la decisione, «considerato il periodo di esposizione dell'appellato alle radiofrequenze (dal 1995 al 2010, anno in cui gli è stato diagnosticato il NA), il tempo intercorso tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa del tumore (pari a 15 anni) è assolutamente compatibile con l'induzione e lo sviluppo del NA sulla base dei dati di letteratura, anche considerando 5 anni per l'iniziazione del tumore e 10 anni per il suo sviluppo». Mentre, osserva la Corte, «buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell'esposizione a radiofrequenze, o che quantomeno sostiene che le ricerche giunte ad opposte conclusioni non possano essere considerate conclusive, versa in posizione di conflitto di interessi». Il riferimento è al fatto che, come riportato dai consulenti, gli autori degli studi indicati dall'Inail «sono membri di ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) e/o di SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, finanziamenti dall'industria». È evidente, prosegue la sentenza, che «l'indagine, e le conclusioni, di autori indipendenti diano maggiori garanzie di attendibilità rispetto a quelle commissionate, gestite o finanziate almeno in parte, da soggetti interessati all'esito degli studi». Infine la decisione ricorda che trattandosi di malattia professionale non tabellata e ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, grava «indubbiamente» sul lavoratore e deve essere valutata in termini di «ragionevole certezza», rimanendo esclusa la rilevanza della «mera possibilità» dell'origine professionale. Essa dunque «può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, grado che, per le ragioni illustrate, è emerso dalla c.t.u.».