La procedura di domanda telematica di congedo parentale è stata recentemente aggiornata al fine di includere la richiesta, da parte del lavoratore o della lavoratrice richiedente, dell’indennità nella misura maggiorata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e ampliata dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023). L’INPS ha progressivamente aggiornato il modello di domanda del congedo fino al completo recepimento delle novità, avvenuto nel mese di giugno. Il modello accoglie i dati utili a gestire la complessa articolazione alternata tra i due genitori dei periodi di fruizione che la legge prevede. A seconda del tipo di evento a cui agganciare la prestazione maggiorata, il sistema telematico presenta schermate diverse: - parto; - adozione; - affidamento preadottivo. Indennità di congedo ordinaria e maggiorata La misura base dell’indennità di congedo parentale è del 30%, per i periodi di congedo parentale spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi. Per gli ulteriori periodi di congedo e fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. A partire da gennaio 2024, è cambiata la disciplina del congedo parentale: i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80% e di un ulteriore mese con indennità al 60%. Per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta nella misura standard del 30%. Le misure in oggetto si applicano in caso di termine del periodo di congedo di maternità o di paternità in data successiva al 31 dicembre 2023. A partire dal 2025, l’indennità riconosciuta dall’INPS sarà dell’80% per il primo mese e del 60% per il secondo e del 30% per i mesi successivi. Fruizione alternata tra i genitori La durata massima del congedo parentale, utilizzabile in modo alternativo tra i genitori, resta confermata. Per ogni figlio, fino a 12 anni di età, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, per periodi che non possono eccedere complessivamente 10 mesi, tranne per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tal caso, il limite massimo complessivo viene elevato a 11 mesi. Il diritto all’astensione facoltativa compete: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi; - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto perché non lavoratore o autonomo. La contrattazione collettiva di settore ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il diritto è previsto anche per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali. I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) nei periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari. Novità nel modulo di domanda Nella nuova versione del modulo di domanda utile all’accesso al congedo parentale è stato aggiunto un flag relativo proprio alla richiesta, da parte del lavoratore, dell’indennità maggiorata. A tale informazione vanno aggiunti tutti i dati relativi alla data del parto e al termine del periodo di fruizione del congedo di maternità obbligatorio, utile a definire la spettanza della misura maggiorata dell’indennità. In alternativa, è possibile indicare, come data utile al calcolo della spettanza del congedo indennizzato all’80%, quella di fine congedo di paternità alternativo (spettante in via residuale al padre in caso di morte, abbandono o grave malattia della madre) o congedo di paternità obbligatorio (10 giorni da fruire entro i 5 mesi di vita del bambino). Il lavoratore richiedente deve inoltre riportare tutti i periodi di preventiva fruizione del congedo parentale a titolo personale o da parte dell’altro genitore. N.B. Nel messaggio n. 2704 del 2024, l'INPS ha chiarito che il requisito, richiesto dalla norma, per il quale il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale ma costituisce il termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione. Dichiarazione di responsabilità resa dal dipendente A questo punto è lecito domandarsi se e in quale misura è ancora utile per il datore di lavoro raccogliere, da parte del lavoratore richiedente il congedo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti il periodo di fruizione della maternità obbligatoria e lo status lavorativo, nonché i periodi di avvenuta fruizione da parte di entrambi i genitori. A parere di chi scrive, si tratta di una scelta prudente da parte del datore di lavoro che può anche essere sostituita dalla domanda presentata all’INPS, corredata dalla ricevuta di trasmissione telematica, qualora il lavoratore sia disponibile a consegnarla in copia all’azienda.