Agenzia delle Entrate - Risposta n. 252 del 16 luglio 2019 Il Codice del Terzo Settore è stato approvato con il D.Lgs. n. 117/2017, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. In linea generale, le disposizioni si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso. In deroga a tale previsione, alcune disposizioni si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi dal 1° gennaio 2018, e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli apposti registri. Tra le disposizioni che si applicano parzialmente è ricompresa, in particolare, la norma concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, che prevede che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società, utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Solo a decorrere dalla fine del periodo transitorio, l’agevolazione troverà applicazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di tutti gli enti del Terzo settore. Ne consegue che, sino alla fine del periodo transitorio, all’atto di trasferimento a titolo gratuito a favore di una associazione ONLUS risulta applicabile l’agevolazione nei limiti previsti dalla legge.