Soppressione commissioni mediche di verifica del Mef: competenze dell’ASDAA

A decorrere dal 1° giugno 2023 sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle Commissioni mediche di verifica istituite presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. Ciò premesso, con il messaggio n. 1535 del 18 aprile 2024 l’INPS comunica che, a seguito dei chiarimenti richiesti sull’argomento dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle finanze, al fine di definire i rispettivi ambiti di competenza, sulla base delle prerogative statutarie della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, gli accertamenti sanitari, relativi alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro, limitatamente ai giudizi di “inabilità assoluta e permanente alla mansione” (legge 11 aprile 1955, n. 379, e legge n. 274/1991) e di “inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro” (legge n. 379/1955 e legge n. 274/1991), rimangono in capo al servizio di medicina legale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto-Adige (ASDAA), integrato da un medico in rappresentanza dell’Istituto, anche successivamente alla data del 31 maggio 2023.

Ai sensi dell’articolo 45, comma 3-ter, del decreto-legge n. 73/2022 il legislatore ha trasferito all’INPS le competenze relative agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici, nonché del personale degli Enti locali, indicando esplicitamente sia le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sia quelle dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Inoltre, il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2023, all’articolo 2, comma 2, specifica che: “Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:

a) all’accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità […]”.

Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità sono in capo all’INPS.

Conseguentemente, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023, che sono di competenza dell’INPS; le medesime Commissioni provvedono a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.