Ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati INPS: nuovo Regolamento
Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023 l’INPS ha illustrato il nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.
Ambito di applicazione
Il Regolamento disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome.
Sono state altresì introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali.
L’ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.
Modalità di presentazione del ricorso
I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello centrale e periferico devono essere presentati, direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.
In caso di assistenza da parte di un Istituto di patronato o altro intermediario abilitato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell’Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato – in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente – regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.
In caso di persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale.
Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall’interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto. L’utilizzo degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto, infatti, ne garantisce in ogni caso la riferibilità al ricorrente.
L’utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (quali, la Posta Elettronica Certificata), utilizzabile da parte del ricorrente o dell’intermediario abilitato, nella sola eventualità di mancanza della procedura telematica dedicata, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d’identità.
Sempre in via telematica devono essere altresì presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.
Infine, si chiarisce che i ricorsi possono essere proposti sia dalle persone fisiche, sia da persone giuridiche pubbliche o private, nella cui sfera giuridica sono diretti a produrre effetti i provvedimenti dell’Istituto.
Termini per la presentazione del ricorso
Il Regolamento prevede termini di presentazione diversificati, riportati, per consultazione, nella tabella di sintesi inserita nel presente paragrafo.
Al riguardo, si precisa che sia i termini previsti dall’articolo 4 del Regolamento, sia gli altri termini previsti dal medesimo Regolamento, si computano ai sensi degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. che, per giurisprudenza consolidata, esprimono un principio generale applicabile sia in materia processuale che sostanziale. Pertanto, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, il provvedimento emesso dall’Istituto può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua ricezione, fatto salvo il termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza (comma 3), per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti (comma 4), nonché, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs n. 148/2015, per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria (cfr. l’art. 5 del Regolamento).
Con riguardo ai termini per la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento, per i provvedimenti di pensione il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l’utilizzo di posta raccomandata.
L’INPS ha provveduto all’aggiornamento dei servizi on line, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, attualmente disponibili nell’area riservata sezione “MyINPS”, sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino”, del sito www.inps.it. Pertanto, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso i prospetti di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici deve essere calcolato dalla data in cui l’utente ha preso visione del provvedimento nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto.
Per i ricorsi presentati ai Comitati centrali e periferici della gestione dei lavoratori privati, infatti, gli articoli 46, comma 6, e 47, comma 4, della legge n. 88/1989 dispongono che il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento “espresso” o “tacito” dell’Istituto costituisca condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.
Pertanto, in caso di mancata adozione del provvedimento – e al fine di riconoscere la possibilità di esperire i ricorsi amministrativi e l’azione giudiziaria anche nel caso in cui non venga emanato un provvedimento formale – trova applicazione la disciplina del silenzio significativo di cui all’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, secondo il quale in materia di previdenza e assistenza obbligatorie “la richiesta all’Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’Istituto si sia pronunciato”.
Nel caso dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, invece, non trova applicazione quanto disposto dal citato comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento, in quanto in tali ipotesi il ricorso amministrativo non costituisce presupposto processuale per adire l’Autorità giurisdizionale.
Specifiche disposizioni sono dettate dal Regolamento anche in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo.
L’articolo 6 del Regolamento dispone, infatti, che avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA è ammesso ricorso da parte dell’istante, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti.
Ulteriormente, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della deliberazione, può presentare ricorso ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, purché nel corso della votazione abbia motivato il proprio dissenso e ne abbia chiesto l’annotazione a verbale. In tale ultimo caso, l’ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto (lavoratore o datore di lavoro) istante. Il medesimo ufficio competente provvede altresì a dare comunicazione al soggetto istante dell’eventuale successiva rinuncia al ricorso.
Infine, il Titolo VII del Regolamento, dedicato ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015, prevede che il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall’INPS nelle materie di competenza dei suddetti Comitati deve essere presentato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso (cfr. l’art. 21 del Regolamento).
TIPO DI RICORSO | TERMINE | DECORRENZA |
Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati | 90 giorni | Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 1) o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto (art. 4, comma 2) |
Ricorso ai Comitati di vigilanza | 30 giorni | Dalla data di ricezione del provvedimento. Non trova applicazione l’articolo 4, comma 2 (art. 4, comma 3) |
Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti | 30 giorni | Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 4) |
Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria | 30 giorni | Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 5, comma 1) |
Ricorso presentato dall’istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) | 30 giorni | Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 6, comma 1) |
Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) | 30 giorni | Dalla data della deliberazione (art. 6, comma 1) |
Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale | 30 giorni | Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 21) |
Atteso che attualmente i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego dei trattamenti di integrazione salariale sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria, al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, si precisa che la nuova tempistica troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente al 17 maggio 2023.
Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.
Trasmissione dei ricorsi presentati
Il Regolamento dispone che gli Uffici riceventi trasmettano con cadenza mensile al Comitato competente l’elenco dei ricorsi presentati.
Nel caso in cui il ricorso sia indirizzato a un Comitato diverso da quello competente a decidere, lo stesso dovrà intendersi validamente presentato e l’Ufficio ricevente dovrà provvedere a trasmetterlo tempestivamente all’Ufficio competente, perché venga sottoposto alla decisione del Comitato correttamente individuato.
I ricorsi avverso provvedimenti in materia di pensioni in cumulo e totalizzazione sono di competenza del Comitato relativo alla gestione/forma assicurativa che ha istruito la domanda di pensione e la gestione/forma assicurativa che istruisce la domanda di pensione è quella dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Inoltre, nei casi in cui l’Istituto sia Ente istruttore, la decisione del ricorso deve essere assunta previa acquisizione del parere degli Enti/Casse, qualora coinvolti nella materia del contendere. Diversamente, nel caso in cui l’INPS non sia Ente istruttore, la Struttura INPS che riceve il ricorso deve tempestivamente procedere a definire in via amministrativa il ricorso per inammissibilità, a norma dell’articolo 8 del Regolamento, trasmettendolo all’Ente/Cassa competente e avendo cura di informare il ricorrente.
Cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere
Il Regolamento ha riordinato le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, mantenendo le peculiarità che la legge riconosce alle diverse fattispecie ed eliminando l’ipotesi di irricevibilità del ricorso prevista nel previgente Regolamento.
Inammissibilità
Il ricorso è inammissibile qualora sia presentato in forma cartacea, sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto, sia carente di uno o più elementi essenziali, tratti di materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto, sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento, sia presentato da persona non legittimata ad agire, sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.
Si precisa che il ricorso deve essere considerato inammissibile anche quando è proposto contro un nuovo provvedimento nel caso in cui il ricorrente proponga le medesime censure già sollevate avverso un precedente provvedimento sul quale il Comitato si è già pronunciato.
Sono, inoltre, da considerare inammissibili i ricorsi avverso le certificazioni, quali, ad esempio, APE Sociale, lavoratori precoci, lavori usuranti, Certificazione del TFS cedibile.
Limitatamente alle controversie relative alla certificazione dei lavori faticosi e pesanti ai fini dell’accesso anticipato al pensionamento, l’articolo 8 del D.M. 20 settembre 2011, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, prevede che l’Organo competente a decidere sui ricorsi amministrativi è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Pertanto, sarà cura della Struttura territoriale INPS, d’intesa con la Direzione Regionale, provvedere alla chiusura del ricorso in procedura DICAWEB, con contestuale trasmissione della relativa documentazione, compresa la ricevuta di presentazione, al suddetto Comitato regionale per i rapporti di lavoro, dandone informazione al ricorrente.
Sono, altresì, inammissibili i ricorsi ai Comitati di vigilanza, presentati oltre il termine di 30 giorni, e quelli per i quali sia stato presentato, contestualmente o precedentemente, anche ricorso giurisdizionale con il medesimo petitum.
Rilevato che l’articolo 4, comma 3, del Regolamento stabilisce che per i ricorsi ai Comitati di vigilanza non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si chiarisce che deve essere considerato inammissibile il ricorso al Comitato di vigilanza proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura INPS competente.
È altresì inammissibile il ricorso quando, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, il componente della Commissione provinciale CISOA, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, non abbiano motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l’inserimento a verbale.
Nelle materie di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà o del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, a norma dell’articolo 22 del Regolamento è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato.
Il ricorso è, infine, inammissibile se presentato successivamente alla notifica di un avviso di addebito, avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi, con valore di titolo esecutivo. Ciò in quanto, dal momento della regolare notifica del titolo esecutivo (c.d. AVA) al contribuente già ricorrente in via amministrativa rispetto all’accertamento effettuato dall’Istituto a norma dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’opposizione della parte è necessariamente da proporsi al giudice del lavoro a norma dell’articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Improcedibilità
Il Regolamento dispone che il ricorso è improcedibile qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.
Al riguardo, si precisa che qualora l’atto impugnato sia stato annullato e sostituito da un altro atto, adottato sulla base di nuovi elementi che non erano oggetto della originaria contestazione e che dunque non risulti satisfattivo delle richieste del ricorrente, il ricorso rimane procedibile, salvo il caso in cui l’interessato abbia proposto specifico ricorso amministrativo avverso il nuovo provvedimento.
È altresì previsto che il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è improcedibile anche nel caso in cui, nel corso della fase istruttoria, risulti che sia stato notificato all’Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.
Cessata materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento – anche qualora la fase istruttoria sia effettuata dalla Direzione centrale competente – nel caso in cui l’Istituto adotti un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.
Definizione in via amministrativa dei ricorsi
Nei casi di improcedibilità, di inammissibilità e di cessata materia del contendere, fatta salva l’eventualità in cui il ricorso sia stato già inserito all’ordine del giorno del Comitato, la Struttura territorialmente competente provvede a definire il ricorso in via amministrativa, dandone comunicazione telematica al ricorrente e informandone il Comitato, anche nelle ipotesi di cui al capoverso successivo.
Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l’improcedibilità, l’inammissibilità o la cessata materia del contendere sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire il ricorso in via amministrativa, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all’ordine del giorno.
In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per le cause di cui ai punti precedenti, possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato, al quale a tale fine dovrà essere garantita un’adeguata informazione, ne faccia specifica istanza.
Ricorso e autotutela
Il Titolo III del Regolamento, rubricato “Ricorso e autotutela”, disciplina i rapporti tra il ricorso amministrativo e l’eventuale avvio di un procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato.
Nello specifico, l’articolo 11 del Regolamento dispone che, ogni qualvolta se ne rilevino i presupposti, in ogni fase della procedura di definizione del ricorso e fino a quando lo stesso non venga inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato, l’Istituto proceda in autotutela.
L’avvio del procedimento di riesame in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.
In materia di integrazione salariale in agricoltura, il potere di autotutela è riservato alla Commissione CISOA che, ove ne ricorrano i presupposti, può riesaminare le proprie deliberazioni.
Analogamente, l’articolo 23 del Regolamento riserva il potere di autotutela ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, i quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le deliberazioni da loro adottate nell’esercizio del potere concessorio loro riconosciuto.
Istruttoria del ricorso
All’istruttoria del ricorso amministrativo provvedono le Strutture territoriali competenti o le Direzioni centrali nelle materie di propria competenza, le quali, al termine dell’istruttoria, trasmettono il relativo fascicolo elettronico alla Segreteria del Comitato competente. Il fascicolo, oltre al ricorso, ai documenti e agli atti prodotti dal ricorrente, deve contenere una relazione istruttoria analitica e completa corredata di tutta la documentazione a supporto, nonché lo schema della proposta di possibile deliberazione.
Al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla decisione, il Comitato ricevente potrà richiedere approfondimenti istruttori alle Strutture territoriali/Direzioni centrali competenti. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, la relativa richiesta deve essere evasa entro 30 giorni.
Ai fini della trattazione i ricorsi aventi medesimo contenuto vengono riuniti e decisi dal Comitato per connessione di materia.
Decisione del ricorso
Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso, come attestata dal protocollo informatico.
Tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine.
I Comitati centrali competenti circa i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni relative all’imposizione delle sanzioni civili, la cui quantificazione spetta alle Strutture territoriali competenti.
Ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento, le Commissioni deliberanti di cui all’articolo 46 della legge n. 88/1989, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva, salvo che le stesse non rientrino nella competenza di soggetti diversi dall’Istituto o riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.
Esecuzione delle decisioni dei Comitati
Salvo i casi in cui sia intervenuta la sospensione dell’esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati, i rispettivi segretari trasmettono in via telematica le deliberazioni alla Struttura territoriale competente perché sia data esecuzione al dispositivo.
Sospensione e revoca delle deliberazioni
Qualora si evidenzino profili di illegittimità, l’esecuzione delle decisioni assunte dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali può essere sospesa, entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale, ai sensi dell’articolo 48 della legge n. 88/1989, e dal Direttore territoriale competente o suo delegato, ai sensi dell’articolo 46 della medesima legge.
La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente devono comunicare tempestivamente il provvedimento di sospensione al ricorrente, all’Istituto di patronato o ad altro intermediario abilitato, nonché al Presidente del Comitato centrale o periferico deliberante.
In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato centrale entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. A tale fine, la Direzione centrale competente sottopone la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione, la decisione diviene esecutiva.
Allo stesso modo, il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore della Struttura territoriale competente o da un suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla medesima Struttura territoriale alla competente Direzione centrale.
Quest’ultima dovrà predisporre una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione da sottoporre al Comitato amministratore centrale perché possa decidere, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, sull’esecuzione o sull’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale.
Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, la decisione diviene esecutiva.
Al riguardo, si precisa che sia i termini previsti dall’articolo 19 sia gli altri termini previsti dal Regolamento si computano ai sensi degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. che, per giurisprudenza consolidata, esprimono un principio generale applicabile sia in materia processuale che sostanziale. Pertanto, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
Con riferimento ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e al Comitato del Fondo di integrazione salariale, l’articolo 24 del Regolamento prevede che, ove si evidenzino profili di illegittimità, il Direttore generale dell’Inps può sospendere l’esecuzione delle decisioni adottate dai suddetti Comitati.
Il relativo provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di 5 giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di Amministrazione.
Lo stesso, entro 3 mesi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso inutilmente tale termine la decisione diviene esecutiva
Infine, è previsto che le deliberazioni dei Comitati possano essere revocate qualora intervengano nuovi o ulteriori elementi rilevati d’ufficio e nel rispetto dei termini, se normativamente previsti, entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto di delibera.
Al riguardo, per il generale principio di equità e par condicio, si precisa che nuovi o ulteriori elementi possono essere rilevati d’ufficio anche in seguito all’istanza di parte.
Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi
L’articolo 20 del Regolamento dispone che tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, devono essere effettuate in via telematica. Altresì, in via telematica, il ricorrente può consultare lo stato del ricorso.
Prescrizione e decadenza
Fatta salva l’ipotesi di inammissibilità del ricorso prevista dall’articolo 8, comma 2, lettera d), del Regolamento, in fase istruttoria, ai fini della decisione di merito è sempre necessaria la verifica dei termini di decadenza dall’azione giudiziaria e/o prescrizione del diritto stabiliti dalle norme applicabili alle singole fattispecie.