Il nuovo sgravio, totale o parziale, per l’assunzione, a tempo indeterminato o parziale, di lavoratori percettori dell’assegno di inclusione è in vigore dal 1° gennaio. Si tratta di una misura strutturale che consente di abbattere il costo del lavoro e che, per come tratteggiata dal legislatore ed esplicata dall’INPS nella circolare n. 111 del 2023, presenta un peculiare criterio di vantaggio laddove il nuovo rapporto di lavoro sia instaurato a tempo determinato e stabilizzato con trasformazione dopo i primi 12 mesi. Quanto può risparmiare il datore di lavoro? Chi Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito il L. n. 85/2023) ha introdotto uno specifico sgravio contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI) o del supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. L’agevolazione spetta anche in caso di ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante e per le assunzioni a tempo determinato o stagionale. Beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, comprese le realtà del settore agricolo. Restano esclusi dall’ambito di applicazione dello sgravio le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione. Il diritto alla fruizione dell’esonero in parola è subordinato: - al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015); - all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; - al fatto che l’assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, e non violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; - all’inesistenza di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale né di licenziamenti nei sei mesi precedenti; - alla regolarità del DURC; - all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attenzione Le agevolazioni per l’assunzione di beneficiari di ADI sono concesse in osservanza della disciplina in materia di aiuti “de minimis”, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione UE. Cosa L’importo e la durata dello sgravio contributivo per le assunzioni di beneficiari di assegno di inclusione e supporto formazione lavoro dipendono dal tipo di assunzione: - in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o apprendistato lo sgravio è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (666,66 euro al mese, 21,50 euro al giorno), per la durata di dodici mesi. - in caso di assunzione a termine, lo sgravio è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il tetto di 3.000 euro annui (333,33 euro al mese, 10,75 euro al giorno), per la durata massima di dodici mesi. Attenzione Nelle ipotesi di stabilizzazione del contratto a tempo determinato, la spettanza dell’esonero totale, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, si aggiunge ai periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta, fino alla durata massima complessiva di ventiquattro mesi. Come Al fine di conoscere con l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INPS la domanda di ammissione allo sgravio, tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Attenzione L’esonero contributivo non si estende ai premi e contributi dovuti all’INAIL che, pertanto, sono dovuti in misura intera, eccezion fatta per la presenza di altre misure agevolative, diverse dallo sgravio in parola. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica: - calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul supporto per la formazione e il lavoro o dell’assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; - consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta; - fornisce un riscontro di accoglimento della domanda. L’importo dell’esonero così riconosciuto costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. Quando La misura agevolata è strutturalmente in vigore. Attenzione In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, la fruizione del beneficio non soggiace ad alcun diritto di precedenza. Non ha invece diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro che, in qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. Calcola il risparmio Assunzione di un lavoratore percettore dell’assegno di Inclusione, da parte di un’azienda che opera nel settore Carta aziende industriali al livello B2. Lavoratore dipendente con retribuzione mensile di base pari a 2.017,72 euro e contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro pari a 565 euro, su tredici mensilità. L’assunzione può avvenire a tempo indeterminato, oppure a termine per dodici mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Risparmio % Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, è possibile evincere che l’opzione per l’assunzione prima a termine e poi a tempo indeterminato con trasformazione consente di estendere il beneficio ad un periodo complessivamente pari a 24 mesi. In termini relativi, il risparmio che il datore di lavoro può conseguire rispetto al complessivo costo del lavoro del biennio è pari al 17%. Qualora invece l’assunzione sia effettuata a tempo indeterminato ab origine, il risparmio si attesta all’11%. Nessuno sgravio Sgravio ADI t. i. Sgravio ADI td+t.i. Retribuzione lorda I e II anno 26.234 euro 26.234 euro 26.234 euro Contribuzione INPS I anno e 7.345 euro 0 euro 3.724 euro Contribuzione INPS II anno 7.345 euro 7.345 euro 0 euro Totale costo del lavoro nel biennio 67.158 euro 59.813 euro 56.192 euro Risparmio % 11% 17%