Con la circolare n. 6 del 14 febbraio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti sulle attività formativa per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO (operatore economico autorizzato) ai sensi dell’art. 27, par. 1, lettera b) del regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 e sui corsi di aggiornamento professionale. L’obiettivo principale delle attività formative è quello di erogare il percorso didattico necessario per il conseguimento della qualifica professionale, richiesto dalle sopra menzionate disposizioni del CDU. Tale formazione può essere erogata, oltre che dall’Autorità Doganale di uno Stato Membro, anche da: - istituti di insegnamento riconosciuti per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale; - associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciute nell’Unione per fornire tale qualificazione. L’Ente erogatore la formazione di cui sopra deve essere, come noto, un’Università, un Istituto di insegnamento riconosciuto, un’Associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire la qualificazione prevista dall’art. 27 del regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015. Ne consegue che possono chiedere l’accreditamento per la formazione c.d. “base” solo i soggetti che rispondono ai criteri del sopra menzionato art. 27, paragrafo 1, lettera b), punti ii e iii, qualora in possesso anche dei preventivi requisiti relativi all’autorizzazione regionale per l’erogazione della formazione. Gli enti e gli organismi interessati a fornire tale tipologia di corsi di formazione devono chiedere l’accreditamento del percorso formativo, prima dell’inizio del corso stesso, al competente Ufficio AEO, compliance e grandi imprese di questa Agenzia. Inoltre è stata evidenziata anche l’esigenza di prevedere percorsi formativi di aggiornamento professionale, con cadenza biennale e della durata di almeno trenta ore, in una o più materie riferibili a quelle previste per i corsi accreditati. L’aggiornamento in questione, ritenuto necessario ai fini di una valutazione positiva degli standard pratici di competenza, deve intendersi riferito a coloro che, pur avendo acquisito la qualifica professionale non abbiano svolto attività, come esperti qualificati, presso un soggetto certificato AEO per un triennio consecutivo ovvero che non abbiano svolto attività connesse all’ambito doganale (ad esempio: svolgimento della professione di spedizioniere doganale ovvero di lavoro dipendente o con altra forma contrattuale presso una casa di spedizioni). In tal senso, qualora i soggetti interessati vogliano iniziare ad operare con la qualifica professionale presso un soggetto certificato AEO, l’aver svolto almeno un corso di aggiornamento nel biennio precedente alla data di inizio dell’attività in qualità di “operatore professionale” sarà valutato positivamente nell’ambito del monitoraggio periodico delle certificazioni AEO già rilasciate. In via generale, nell'ottica di assicurare la compliance tra autorità doganale e operatori economici, un adeguato aggiornamento formativo è opportuno sia per coloro a cui è stato riconosciuto il possesso di adeguati standard pratici di competenza sia per coloro che avendo superato con profitto la formazione riguardante la legislazione doganale hanno acquisito la qualifica professionale. La partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori, costituirà oggetto di verifica in occasione degli audit periodici, in cui dovranno essere esibiti sia l’attestato di partecipazione sia, ove le informazioni non siano presenti nell’attestato, eventuale documentazione da cui risulti la durata e le materie del corso seguito.