I datori di lavoro privati e pubblici che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti, entro il prossimo 31 gennaio, ad inviare agli uffici territorialmente competenti un prospetto informativo sulla situazione occupazionale dell'azienda rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile. L'obbligo di trasmissione di un nuovo prospetto informativo scatta solo se, al 31 dicembre dell'anno precedente, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. La comunicazione va effettuata telematicamente direttamente dal datore di lavoro o per il tramite di professionisti abilitati. Prospetto informativo disabili: cosa è e chi vi è tenuto Il prospetto informativo disabili è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare per indicare la propria situazione occupazionale, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99). L'art. 3 della predetta legge prevede, infatti, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle seguenti misure: Dimensione aziendale Quote di riserva Più di 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati Da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore L'obbligo di assunzione è sospeso nei confronti delle imprese in crisi (articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726) e per la durata della procedura di mobilità (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. Deroghe I datori di lavoro operanti nei settori del trasporto, degli impianti a fune, dell'autotrasporto ed edile dovranno presentare il prospetto Informativo omettendo dal computo il personale appartenente alle seguenti categorie: Settori Categorie escluse Trasporto aereo, marittimo e terrestre Personale viaggiante e navigante Impianti a fune Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto Autotrasporto Personale viaggiante Edile Personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore L’obbligo di presentare il prospetto informativo riguarda anche le Pubbliche Amministrazioni. Soggetti obbligati e abilitati Possono provvedere all’invio del prospetto informativo: - i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’invio del prospetto; - i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1, della L. 11 12/79, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito per tale abilitazione è l’iscrizione all’albo professionale; - gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e gli esperti contabili, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Anche per tali soggetti costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi professionali e la comunicazione, alla Direzione del Lavoro della provincia in cui esercitano l’attività di consulenza del lavoro; - i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1.4 della L. n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni; - le associazioni di categoria delle imprese agricole (articolo 9-bis.6 della L. 608/96) e le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro (articolo 6.1 del D. Lgs. 297/02); - le agenzie per il lavoro (articolo 4.1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. 276/03), per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti; - i consorzi e gruppi di imprese (art. 31 D. Lgs. 276/2003) per l’invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari. Quando non si è tenuti all'invio Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo se, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, i datori di lavoro hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. L’obbligo di invio del prospetto telematico inoltre non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione: in questa ipotesi, infatti, scatta – entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura (90 giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale) – solamente l’obbligo di invio della richiesta di assunzione. N.B. L’obbligo di invio del prospetto informativo non è collegato al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale ma esclusivamente al numero di lavoratori rientranti nella base di computo (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, risposta ad interpello n. 65/2009). Termini Il prospetto informativo deve essere inviato entro il 31 gennaio e deve riportare la situazione occupazionale del 31 dicembre dell’anno precedente. Il termine previsto, pur se cadente di sabato, deve considerarsi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello, 22 dicembre 2005, n. 3146). Modalità di invio La presentazione deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it. Le aziende devono precedentemente accreditarsi al sistema SPID del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere le credenziali di accesso al sistema informatico per l’invio del Prospetto Informativo On line. Una volta accreditati: - i datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il prospetto dal servizio informatico della stessa Regione; - i datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o più Regioni devono inviare il prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari; - gli intermediari (soggetti abilitati) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Sanzioni Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio 2020.