Con la circolare n. 12 del 23 maggio 2024 l’INAIL ha fissato per l’anno 2024 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi sia ordinari che speciali unitari. Il documento di prassi, nel quale vengono resi noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, è suddiviso in due sezioni: - la prima sezione, che riguarda i premi ordinari; - la seconda sezione, che riguarda i premi speciali unitari. Mentre la prima sezione riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, nella seconda sezione sono prese in considerazione specifiche categorie di lavoratori. Nella premessa della prima sezione viene spiegato quali sono i fattori che incidono sulla determinazione dei premi: il tasso di premio indicato dalla tariffa con riferimento alla lavorazione assicurata; l’ammontare delle retribuzioni. Viene poi specificato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: retribuzione effettiva; retribuzione convenzionale; retribuzione di ragguaglio. Retribuzione effettiva La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita per è pertanto uguale a euro 56,87; il limite minimo mensile è uguale a euro 1.478,62. Operai agricoli Per gli operai agricoli il limite giornaliero è di 50,59 euro. Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l’anno 2024 è fissato a 31,60 euro. Altre categorie Le categorie di lavoratori prese in considerazione sono: titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano; facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio; medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi; soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale; allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari; percettori del Reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Per il calcolo della retribuzione minima della prima categoria è previsto un minimale che non sia inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta.