Le direttiva Ue n. 1499 del 14 maggio 2024 e n. 1500 del 14 maggio 2024, appena pubblicate in Gazzetta Europea, definiscono i requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Ciascuno di essi deve essere dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, anche in caso di organismi plurimandato. Sensibilizzazione, prevenzione e promozione Gli Stati membri adottano misure adeguate, come ad esempio strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi, garantendo che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento. Tali attività possono comprendere: - la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e private; - la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno; - la partecipazione al dibattito pubblico; - la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali; - la promozione dello scambio di buone pratiche. Assistenza alle vittime Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni e offrono assistenza alle vittime, in primo luogo informandole in merito: a) al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica; b) ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali; c) ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria; d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali; e e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni. Risoluzione alternativa delle controversie Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di cercare una risoluzione alternativa della controversia. Tale procedura può essere condotta dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro ente competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. Tale risoluzione alternativa delle controversie può assumere diverse forme, come la mediazione o la conciliazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il mancato raggiungimento della risoluzione alternativa non preclude alle parti di esercitare il diritto di agire in giudizio. Gli Stati membri assicurano che ci sia un termine di prescrizione sufficiente a garantire che le parti di una controversia possano avviare un'azione giudiziaria, ad esempio sospendendo il termine di prescrizione mentre le parti partecipano a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie. Potere di accertamento Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere accertamenti sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Agli organismi per la parità deve essere conferito il potere di fornire e documentare la loro valutazione del caso, comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti. Azione in giudizio Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali, tra cui: a) il diritto di avviare un procedimento giudiziario per conto di una o più vittime; b) il diritto di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno di una o più vittime; oppure c) il diritto di avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l'interesse pubblico. Relazioni e pianificazione strategica Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità: a) adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le prospettive di azione b) producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività che contenga il bilancio annuale, indicazioni in merito al personale e una rendicontazione finanziaria; e c) pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro.