Il decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024) completa il suo iter: la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 è approdata infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8/10/2024. A seguito della pubblicazione entrano in vigore le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare. Quali sono le nuove disposizioni Bonus Natale Tra le novità della legge di conversione che entrano in vigore, il cosiddetto bonus Natale, l’indennità una tantum di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti (articolo 2-bis). Il bonus sarà riconosciuto, a richiesta del lavoratore con la tredicesima mensilità, al verificarsi delle seguenti condizioni: - il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative (di cui all’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, all’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, all’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34/2019 e all’articolo 5 del D.lgs. n. 20/2023), mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR); - il lavoratore deve avere il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico; oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli oppure se la coppia è separata effettivamente e legalmente; - l'imposta lorda sul reddito del lavoro, determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. L'indennità, erogata dal sostituto d’imposta insieme alla tredicesima, sarà proporzionata al periodo di effettivo lavoro nel corso dell'anno. Ravvedimento speciale per i soggetti ISA aderenti al CPB Con la legge di conversione diventano definitive le nuove disposizioni sul concordato preventivo biennale. In particolare: - l’articolo 2-ter definisce il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Con la nuova disposizioni si riducono alla metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 472/1997) quando: è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente; ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, quando si decade dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano; ovvero, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, qualora non si è aderito al regime di ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater o se ne decade; - con l’articolo 2-quater si introduce un ravvedimento speciale a favore dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale. In particolare, si prevede che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi dal 2018 al 2022, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il predetto regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale ma non al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. Quali sono le disposizioni confermate Tra le varie disposizioni che non hanno subito modifiche con la conversione in legge del decreto: - la nuova procedura per fruire del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno (articolo 1, commi da 1 a 5). In particolare, a pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione; - l’aumento a 200.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente al 10 agosto 2024 (articolo 2); - l’estensione del credito imposta sponsorizzazioni sportive, di cui all’articolo 81 del D.L. n. 108/2020, agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024 (articolo 4). L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione; - la proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (articolo 7, comma 3). In particolare, si rinvia al 30 novembre 2024 i termini per la redazione della perizia giurata di stima e per il versamento, in unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, della prima rata, dell’imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024.