Le Commissione Bilancio e Finanze del Senato, nella giornata del 26 settembre 2024, hanno proseguito l’esame degli emendamenti al decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024). Una nuova seduta è prevista domenica 29 settembre, a partire dalle 11, con l’obiettivo di concludere le votazioni nella stessa giornata. Il provvedimento è atteso in Aula al Senato lunedì pomeriggio alle 16. Il decreto legge, che deve essere convertito in legge entro l'8 ottobre, dovrà poi passare all'esame della Camera. Approvato l’emendamento sul bonus Natale Tra le varie modifiche che hanno ottenuto il via libera, è passato (senza correzioni) l’emendamento del Governo sul bonus Natale. L’indennità si collega alla riforma fiscale e in particolare all'articolo 5 della legge delega (legge n. 111/2023), che al comma 1, lettera a), n. 2.4), che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, in misura agevolata, sulla tredicesima mensilità. Il bonus è di importo pari a 100 euro e ai fini della sua spettanza devono ricorrere congiuntamente tre requisiti: 1) il primo requisito riguarda il reddito complessivo: il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative (di cui all’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, all’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, all’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34/2019 e all’articolo 5 del D.lgs. n. 20/2023), mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR). Come esplicitato dal Vice Ministro Leo nel suo intervento alle Commissioni del 24 settembre 2024, il reddito di riferimento è quello complessivo, nel quale devono essere computate anche altre fonti di reddito, come ad esempio i redditi esenti dei rimpatriati, mentre non va computato il reddito della prima casa; 2) il secondo requisito prevede che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio. In particolare, il lavoratore deve avere il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio a fiscalmente carico non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure deve almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. In base a quanto indicato dal Vice Ministro Leo nel suo intervento alle Commissioni del 24 settembre 2024, il bonus spetta alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tale caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni valgono quindi per la famiglia di fatto, non registrata; 3) in base al terzo requisito il lavoratore deve avere capienza fiscale. Viene infatti previsto che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. L'indennità: - non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente; - deve essere rapportata al periodo di lavoro. Il bonus non è automatico, ma deve essere richiesto dai lavoratori. In particolare, i sostituti d'imposta (di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973), riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. I sostituito d'imposta, in sede di conguaglio, verificano l'effettiva spettanza dell'indennità e, qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta recuperando il credito mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. L'indennità deve essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi deve essere computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. Le risorse assegnate alla misura ammontano a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024. Novità per l’IVA agevolata relativa alle cessioni di cavalli Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che modifica il periodo che permette l’applicazione dell’IVA al 5% per le cessioni di cavalli non destinati a finalità alimentari. In particolare, l’emendamento interviene sul comma 4 dell’articolo 5, che, nella sua attuale formulazione, prevede l’applicazione dell’IVA al 5% per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita. L’emendamento approvato invece ammette l’applicazione dell’IVA al 5% per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita. Riformulato l’emendamento sul concordato preventivo biennale Nella seduta del 26 settembre, è stata inoltre depositata la nuova formulazione (la terza) dell’emendamento 2.0.3 sul trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. In base al nuovo testo, i soggetti che hanno applicato gli ISCA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (di cui agli articoli 6 e seguenti del D.lgs. n. 13/2024), possono beneficiare di un ravvedimento speciale, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del: - 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; - 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; - 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; - 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; - 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; - 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura sopra stabilita. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari al: - 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; - 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; - 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, l'imposta sostitutiva dell’IRPA è pari al 3,9%. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. La novità della nuova formulazione dell’emendamento riguarda i termini di accertamento tra chi aderisce al ravvedimento speciale e chi invece non aderisce alla sanatoria. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il predetto regime di ravvedimento speciale, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (ma non al ravvedimento speciale) i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.