Con la circolare n. 26 del 31 gennaio 2024, l'INPS ha illustrato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2024. In particolare, per l’anno 2024, l’aliquota contributiva nel settore dell’agricoltura è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006. Conseguentemente, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Contributo NASpI La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2024 è il seguente: € 56,87 x 6 /39 = € 8,75. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure: Contribuzione Misura Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2024 Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2024, non hanno subito variazioni. Sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate: Territori Misura agevolazione Aliquota applicata Non svantaggiati - 100% Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25% Svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI) Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, ossia l'aliquota è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.