Anche i lavoratori e le lavoratrici che perdono l’impiego e ricevono la NASpI e la DIS-COLL confluiscono nel SIISL, allo scopo di facilitare la ricerca di un nuovo impiego. È quanto prevede l’art. 25 del decreto Coesione (D.L n. 60/2024) nell’ambito del pacchetto di misure dedicate al lavoro in vigore dallo scorso 8 maggio. Iscrizione automatica nel SIISL I percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e quelli che beneficiano dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa di cui all’art. 5 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023. È quanto prevede l’art. 25 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 105 del 7 maggio scorso e già in vigore. I soggetti registrati nel SIISL dovranno sottoscrivere: - il curriculum vitae; - il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e il Patto di servizio sulla piattaforma. Si tratta, in sostanza, degli stessi adempimenti a cui sono tenuti i percettori del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e dell’assegno di inclusione (Adi). I modi e i termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La fase della precompilazione si baserà sulle informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, e l’interessato avrà la possibilità di integrare o rettificare gli stessi dati. Ai Centri per l’impiego spetta l’individuazione, anche per il tramite della piattaforma presente nel SIISL, delle offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Ricordiamo che secondo la procedura ordinaria, la sottoscrizione del PAD consente di verificare i requisiti anagrafici del richiedente e quelli dell’intero nucleo familiare per i quali viene fatta domanda dell’assegno di inclusione (Adi). Dopo la sottoscrizione del PAD, i componenti del nucleo familiare che risultano attivabili al lavoro, devono compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PAD individuale) sul SIISL, indicando almeno 3 Agenzie per il Lavoro (APL), e definire il percorso della domanda sottoscrivendo, con il Centro per l’Impiego competente, il Patto di Servizio, ossia l’accordo in cui vengono definite le azioni da intraprendere per la ricerca attiva del lavoro. Le modalità di registrazione nel SIISL sono riportate nella circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023 mentre con successivo messaggio n. 27 del 3 gennaio 2024, l’Istituto ha specificato in dettaglio il funzionamento del Sistema. La disposizione contenuta nel decreto Coesione mira a potenziare la piattaforma SIISL attraverso l’iscrizione automatica dei percettori di misure a sostegno del reddito, con lo scopo di facilitare la ricerca di un lavoro. Il sistema SIISL La piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) è attiva dal 1° settembre 2023 per i beneficiari del servizio formazione lavoro e dal 1° gennaio 2024 per beneficiari dell'assegno di inclusione (ADI). Ricordiamo che si tratta di un sistema istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato dall’INPS per l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e favorire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e del SFL, favorendo percorsi autonomi di rafforzamento delle competenze e ricerca di lavoro. In pratica il SIISL ha come obiettivi l’ausilio alla ricerca del lavoro e il miglioramento delle competenze più utili alla collocazione e alla riqualificazione, mediante l’avvio di percorsi personalizzati a favore di soggetti attivabili al lavoro registrati all’interno della piattaforma. Il punto di forza del sistema risiede nell’interoperabilità dei vari soggetti accreditati (INPS, ANPAL, Ministro della giustizia, Ministro dell’istruzione e del merito, Ministro dell’università e della ricerca) allo scopo di agevolare la ricerca del lavoro, migliorare le informazioni e l’offerta formativa, adeguandoli alle caratteristiche e alle competenze dei singoli. L’INPS è tenuto a mettere a disposizione dei Centri per l’impiego e dei Comuni, per il tramite del SIISL, gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio Intelligenza artificiale nel SIISL L’implementazione del SIISL non passa solo dall’iscrizione automatica dei soggetti percettori di indennità a sostegno della disoccupazione. L’INPS, con il messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024, ha comunicato che per dare piena attuazione alle misure di inclusione sociale, ha realizzato nell’ambito della piattaforma SIISL un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Nelle prime fasi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale dovrebbe riguardare solo i beneficiari del supporto formazione e lavoro (Sfl) e dell’assegno di inclusione (Adi), e l’obiettivo dichiarato dall’Istituto è dare piena attuazione alle misure di inclusione sociale consentendo l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari di tali misure che seguono l’iter di attivazione lavorativa, indirizzando ciascun utente verso le proposte di lavoro più consone rispetto al profilo professionale maturato. Le tecnologie di intelligenza artificiale su cui poggerà il sistema, mostrano all’utente e alle Agenzie per il lavoro, un “indice di affinità” delle offerte di lavoro rispetto al curriculum vitae individuale. In buona sostanza si tratta di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il curriculum vitae e l’offerta di lavoro selezionati e ha come obiettivo la semplificazione dell’interazione degli utenti con la banca dati. L’indicatore utilizza algoritmi di apprendimento automatico, che elaborano il linguaggio naturale utilizzando la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell’offerta di lavoro e quelli presenti nel curriculum vitae. Cliccando sull’indice di affinità l’utente può verificare i parametri che lo definiscono, quali: formazione, esperienza, vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla propria dimora, competenze e aspirazioni. Si tratta di una sintesi delle 18 variabili di confronto tra i curricula e le proposte di lavoro che, tuttavia, non utilizzano dati sulla situazione anagrafica, sociale, sanitaria ed economica dell’individuo, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati in progetti di Intelligenza Artificiale. L’indice costituisce anche uno strumento di ausilio messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL). L’attribuzione da parte del SIISL della percentuale di affinità non ha lo scopo di creare alcuna graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’APL che ha pubblicato l’offerta ma rappresenta uno strumento di indirizzo che favorisce in modo significativo la dinamica del mercato del lavoro, l’ottimale allocazione delle risorse, nell’interesse di tutta la collettività e del singolo utente. E’ previsto il rilascio di ulteriori funzionalità già nel corso dell’anno, in particolare per il miglioramento del matching attraverso l’utilizzo delle mappe aggiornate delle competenze, maggiormente applicate a livello nazionale ed europeo ed i lavoratori potranno verificare le skill necessarie per allineare il proprio profilo professionale alle esigenze di mercato e intraprendere il percorso formativo opportuno. Tra le prossime implementazioni è prevista, altresì, l’analisi a livello territoriale dello scostamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle oggetto di offerta formativa. SIISL e agevolazioni per i datori di lavoro Nel contesto sin qui delineato, è utile ricordare che l’accesso al SIISL è condizione necessaria per i datori di lavoro che intendono beneficiare dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi). Più precisamente, dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale nelle seguenti misure: - 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato; - 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro (per le indicazioni operative si rimanda alla circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023). In sintesi, l’esonero è riconosciuto: - in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori; - esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel SIISL. Il diritto alla fruizione dell’esonero in oggetto è altresì subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 48/2023.