Con l'istruzione operativa del 18 aprile 2024, l’INAIL fornisce le indicazioni e la guida per la compilazione del modello OT23 (domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione) per l’anno 2025, riferito agli interventi effettuati durante il 2024, ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019. Si tratta di una scadenza attesa per le aziende che devono iniziare a pianificare gli interventi che potranno consentire ai datori di lavoro di ottenere il beneficio per prevenzione, che va dal 5% al 28% a seconda delle dimensioni aziendali. La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT. Il modello OT23 continua ad articolarsi in diverse sezioni, ovvero: - SEZIONE A, prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); - SEZIONE B, prevenzione del rischio stradale; - SEZIONE C, prevenzione delle malattie professionali; - SEZIONE D, formazione, addestramento, informazione; - SEZIONE E, gestione della salute e sicurezza: misure organizzative; - SEZIONE F, gestione delle emergenze e DPI. Di grande rilievo è la semplificazione contenuta nel modello secondo la quale sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello. In pratica, viene superato il meccanismo secondo il quale occorreva sommare 100 punti per avere diritto al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti; l’azienda deve adesso attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B per accedere al beneficio. Il modulo è stato modificato attraverso l’inserimento di 18 nuovi interventi; fra questi, particolare importanza ha l’intervento riferito all’installazione da parte dell’azienda sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, di sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc.) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (si tratta infatti di patologie in crescita che causano spesso malattie professionali). In altri casi, per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23, mentre per dieci interventi è prevista valenza pluriennale. Anche la parte relativa alla documentazione probante che le aziende debbono esibire all’Istituto a riprova degli interventi effettuati è stata modificata. Tale esigenza era particolarmente avvertita poiché, da un lato, era necessario ridurre i controlli che in primis gli uffici amministrativi devono compiere subito dopo la presentazione della documentazione mentre, per altro verso, vi era la necessità di incidere su un contenzioso non irrilevante che vede spesso le aziende ricorrere al Presidente dell’Istituto, in particolare a seguito di reiezione dell’istanza per motivazioni di carattere tecnico. Lo sconto per prevenzione è un beneficio contributivo e pertanto va ricordato che il DL 19/2024, in corso di conversione, prevede la parziale modifica dell’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 e aggiunge anche il comma 1175-bis (art. 29 comma 1 del DL 19/2024, che non dovrebbe essere modificato in sede di conversione). In particolare, il citato comma 1175-bis stabilisce che “resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge”. Va anche ricordato che, se risulta che il datore di lavoro non aveva i requisiti per ottenere il beneficio dopo la concessione dello stesso, esso viene revocato. A tal fine, quindi, hanno rilievo anche le norme contenute nel medesimo decreto con riguardo alle sanzioni civili (art. 30 del DL 19/2024). Su tali temi non mancheranno le precisazioni amministrative a seguito della conversione in legge del decreto.