La dichiarazione IVA 2020 registra alcune novità che interessano i soggetti che partecipano a un Gruppo IVA e che riguardano la compilazione dei quadri VA e VX. Ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel Gruppo IVA Nella sezione 2 del quadro VA, il contenuto del rigo VA16 del modello IVA 2019 è stato trasposto nel rigo VA11 del modello IVA 2020, che deve essere compilato dai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, cioè dal periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione, partecipano al Gruppo IVA. Si tratta dei soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tali vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA e, comunque, in applicazione dell’art. 1, comma 1, D.M. 6 aprile 2018, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello per il quale ha effetto, vale a dire dal 1° luglio 2019 per gli operatori che partecipano al Gruppo IVA a decorrere dal 1° gennaio 2020. La relativa opzione doveva essere esercitata, mediante il modello AGI/1, entro il 30 settembre 2019, sicché nel modello IVA 2020 va barrata la casella 1 del rigo VA11 al fine di comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA precedente l’ingresso nel Gruppo. È soltanto in sede di prima applicazione dell’istituto che, in base all’art. 7, comma 1, del D.M. 6 aprile 2018, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA aveva effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018. Gli operatori che, invece, hanno presentato la dichiarazione di opzione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019 applicheranno le disposizioni del Gruppo IVA dal 2021, sicché compileranno il rigo VA11 del modello IVA relativo al 2020. Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA I soggetti che partecipano al Gruppo IVA dal 2020, oltre a barrare la casella del rigo VA11, devono anche indicare nel campo 2 del rigo VX2 la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, di importo pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2019, da trasferire al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2020. In modo simile a quanto avviene con riguardo alla liquidazione IVA di gruppo, l’art. 70-sexies del D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, una disciplina specifica con riguardo alle eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente rispetto a quello di partecipazione al Gruppo IVA. Tali eccedenze non si trasferiscono al Gruppo medesimo e possono essere richieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti indicati dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero compensate orizzontalmente secondo le norme dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Nel campo 3 del rigo VX3 deve essere indicato il codice 12 per segnalare che l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso si riferisce alla situazione indicata, cioè del contribuente che aderisce al Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2020; nel modello IVA 2019 si doveva utilizzare il codice 13. Tale limitazione - introdotta per motivi di cautela fiscale, allo scopo di evitare che le partecipazioni di controllo in soggetti con una rilevante posizione creditoria siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze IVA pregresse successivamente alla costituzione del Gruppo IVA - non consente, pertanto, il trasferimento al Gruppo IVA delle eccedenze di credito, emergenti dalla dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante, relative all’anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo medesimo, ma è derogata dallo stesso art. 70-sexies del D.P.R. n. 633/1972, laddove dispone il trasferimento a favore del Gruppo IVA della parte delle eccedenze detraibili pregresse che trova capienza nei versamenti IVA effettuati nell’anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo. Come specificato dalla circolare n. 19/E/2018, al fine di individuare l’eccedenza d’imposta detraibile che può essere trasferita al Gruppo IVA, si deve tenere conto anche dell’imposta assolta dal partecipante mediante compensazione con altre imposte e/o contributi ai sensi del richiamato art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Specularmente, l’art. 4, comma 3, del D.M. 6 aprile 2018 stabilisce una rigorosa separazione dell’eccedenza di IVA a debito del Gruppo rispetto ai singoli partecipanti, stabilendo che l’eccedenza di IVA a debito imputabile al Gruppo non può essere compensata con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai singoli partecipanti.