L’INPS ha pubblicato la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, con cui provvede all’annuale aggiornamento dei minimali e massimali di contribuzione per tutte le categorie di lavoratori subordinati. Nell'anno 2023, infatti, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari al 5,4%. Minimali retributivi Il minimale giornaliero di retribuzione imponibile aumenta ancora per il 2024, attestandosi a 56,87 euro. I minimali di retribuzione pubblicati annualmente dall’INPS rappresentano la retribuzione imponibile di garanzia per il lavoratore, al di sotto della quale il versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno si considera non regolare anche ai fini del DURC. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2024, a € 31,60. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 56,87 x 6/40 = € 8,53. Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 56,87 x 5/36 = € 7,90. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1% L’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in € 55.008,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l'anno 2024, a € 119.649,70, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 119.650,00. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito dell’elemento “E0” deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della Gestione credito. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito. Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € 598,61 per l'anno 2024, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 239,44. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Si riportano, di seguito, per l’anno 2024, gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Anno 2024 Euro Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato cartaceo rese in forma elettronica Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione 4,00 8,00 5,29 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024 I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2024. Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>. Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare sarà riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.