La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata a fornire chiarimenti, nella causa C-177/18 del 22 gennaio 2020, in merito al diniego di corresponsione di un’indennità dovuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. IL FATTO In sintesi la causa riguarda una dipendente del comune di Madrid assunta quale funzionaria ad interim addetta alla manutenzione degli spazi verdi e il cui contratto precisava espressamente che l’assunzione era effettuata per coprire un posto vacante fino alla nomina di un funzionario. Successivamente al verificarsi dell’evento, la dipendente ha richiesto al Comune il pagamento di un’indennità di cessazione dalle funzioni pari a venti giorni di retribuzione per anno di servizio che le è stato negato. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue ricorda che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato invocata nella causa, vieta che i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dall’analisi del rapporto di lavoro posto in essere tra il Comune di Madrid e la dipendente, la Corte rileva che la normativa nazionale spagnola, non prevede l’erogazione di un’indennità di cessazione del rapporto di impiego né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari di ruolo, impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Evidenzia inoltre che al momento dell’instaurarsi di un contratto di lavoro a tempo determinato, le parti conoscono la data o l’evento che ne determina il termine. Tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia Ue dichiara che non è contraria alla normativa europea una normativa nazionale che non preveda il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari di ruolo che sono impiegati nel contesto di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo e agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.