Il decreto fiscale 2020, convertito in legge n. 157/2019, detta alcune modifiche che interessano la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), normata - a livello nazionale - dal D.P.R. n. 633/1972. Il decreto IVA stabilisce l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 22% e, inoltre, prevede alcune aliquote ridotte per determinati beni e servizi indicati nella Tabella A, parte II, II-bis e III (rispettivamente 4%, 5% e 10%). Con particolare riferimento alle previsioni approvate dal decreto fiscale, concernenti la modifica delle aliquote IVA di alcuni prodotti, si segnalano la riduzione sull’acquisto di auto ibride da parte di persone disabili, nonché la riduzione dell’imposta sugli assorbenti compostabili e lavabili. IVA al 4% per l'acquisto di auto ibride ed elettriche Il decreto fiscale 2020 prevede la riduzione al 4% dell’aliquota IVA per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità. Tale previsione, colmando l’attuale lacuna normativa, introduce le autovetture elettriche e ibride tra quelle che beneficiano di agevolazioni fiscali se utilizzate da o per soggetti invalidi. E invero il D.P.R. n. 633 del 1972, nella Tabella A, già prevedeva l'applicazione di un’aliquota IVA ridotta del 4% sull'acquisto di motoveicoli, autovetture e autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti se ceduti ai soggetti stessi o ai famigliari di cui sono fiscalmente a carico nonché sulle spese sostenute per il loro adattamento. A ciò si aggiunga che anche il TUIR si occupava della tematica, prevedendo la detrazione di imposta nella misura del 19% (su un massimo di 18.075,99 euro e rateizzabile in quattro anni) del prezzo di acquisto e delle spese di adattamento e manutenzione straordinaria dei veicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie permanenti dei disabili, nonché dei veicoli anche non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godano di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputate o per il trasporto di non vedenti e sordi. Entrambe le agevolazioni fiscali descritte riguarderanno dunque anche le autovetture e gli autoveicoli ibridi (sempre con cilindrata fino a 2.000 cc se a benzina e fino a 2.800 cc se a gasolio) nonché quelle elettriche di potenza non superiore a 150 kW. L’agevolazione vale anche nel caso di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza. IVA al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili Il decreto fiscale 2020 reintroduce il taglio alla cd. tampon tax, ma solo per i prodotti lavabili e compostabili e per le coppette mestruali. Rispetto alla prima versione della disposizione, il taglio alla tassazione per l’acquisto di assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali entra all’interno della manovra con una differente formulazione: l’IVA passa dal 22% al 5% (e non al 10%, come inizialmente ipotizzato), ma viene ristretto il campo di applicazione, agevolando soltanto i prodotti compostabili e lavabili. Per beneficiare della tassazione agevolata, dunque, è necessario che i prodotti definiti “compostabili” siano realizzati in modo da disintegrarsi in meno di tre mesi. Tali sono le tempistiche dettate dalla normativa europea (UNI EN 13432/2002) che disciplina i requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione: è una normativa su base volontaria, armonizzata a livello unionale e fornisce presunzione di conformità con la direttiva europea n. 94/62/CE, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio. Esenzione IVA per determinati prodotti legati al mondo della navigazione Si segnala, infine, che è stata prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA per i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i ponti di sollevamento, le chiatte, le piattaforme galleggianti mobili o sommergibili, nonché i pontoni posatubi o posacavi, in quanto non destinati a godere delle agevolazioni del trasporto internazionale alla navigazione o a opere a servizio della navigazione. Escluse dall’esenzione, invece, le cessioni di piattaforme di perforazione. L'art. 32-bis, inserito in sede referente, infatti, espunge dall’elenco delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (le quali non rientrano nella base imponibile ai fini dell'IVA) la cessione di piattaforme di perforazione, al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019, causa C-291/18.