Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20/05/2022 la legge n. 51/2022, di conversione del decreto Energia (D.L. n. 21/2022). Nel corso dell’iter parlamentare sono stati introdotti diversi correttivi. Novità in ambito fiscale Tra le novità in ambito fiscale che entrano in vigore con la legge di conversione: - l’estensione a tutti i datori di lavoro privati, compresi i professionisti e gli studi professionali, della possibilità di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR (articolo 2); - l’allungamento dei termini per la fruizione del credito di imposta rimanenze di magazzino (articolo 10-sexies). A seguito della modifica, il bonus è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. Ante correzione, invece, il credito di imposta poteva essere compensato nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; - la tutela retroattiva per i professionisti che avendo contratto il Covid non hanno rispettato le scadenze (articolo 12-bis). Con la disposizione, in particolare, si anticipa al 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, l’applicazione della disciplina che prevede la sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid. - la sospensione fino al 16 novembre 2022 per i gestori di teatri e sale da concerto dei versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (articolo 22-bis); - la proroga a 60 giorni del termine per il pagamento degli avvisi bonari notificati fino al 31 agosto 2022 (articolo 37-quater). Crediti d’imposta Non sono state apportate modifiche, in sede di conversione in legge, ai diversi crediti di imposta previsti. Confermato, quindi, il credito d'imposta alle imprese turistico ricettive di cui all’articolo 22 (articolo 22). Il benefico è pari al 50% dell'importo dell’IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 e viene riconosciuto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Per i crediti di imposta alle imprese non energivore, gasivore e non gasivore, le correzioni non arrivano dalla legge di conversione, ma dal decreto Aiuti (art. 2, D.L. n. 50/2022), che ha aumentato: - dal 20 al 25% il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese diverse da quelle gasivore ex articolo 4; - dal 20% (aliquota fissata dall’articolo 5, comma 2) al 25% il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese gasivore ex articolo 5, D.L. 17/2022; - dal 12 al 15% il bonus per l’energia elettrica acquistata dalle imprese diverse da quelle energivore ex articolo 3. Nessuna modifica anche per il credito d'imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 18. Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Occupazione suolo pubblico Con la legge di conversione diventano definitive anche le proroghe fino al 30 settembre 2022: - delle autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande (articolo 10-ter); - delle procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (articolo 22-quater). Superbonus 110% e bonus edilizi minori L’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 produce effetti anche per il superbonus 110% e i bonus edilizi minori. Viene introdotto l’obbligo dal 2023 ai fini del riconoscimento del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi contemplati dall’art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020, di affidare i lavori di importo superiore a 516.000 euro ad imprese appaltatrici e subappaltatrici che risultino titolari della certificazione SOA, oppure, ma limitatamente al periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2023, almeno di un contratto sottoscritto per l’ottenimento del rilascio della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto. In quest’ultimo caso, ai fini della fruizione dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° luglio 2023, le imprese devono avere l’attestazione di qualificazione SOA. Tale stretta non si applica: - ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge; - ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 10-bis). Si interviene sulla disposizione di cui all’art. 1, c. 43-bis, legge n. 234/202, che, per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Viene specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70.000 euro e che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al D.lgs. 81/2008 (articolo 23-bis). Novità in materia di lavoro Diventano efficaci anche le diverse novità in materia di lavoro, tra le quali: - una nuova prestazione dei Fondi di solidarietà bilaterali per la “staffetta generazionale” (articolo 12-ter); - la proroga, fino al 30 giugno 2024, regime agevolato riferito alle missioni dei lavoratori somministrati (articolo 12-quinquies); - le comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali (articolo 12-sexies). Confermate invece le disposizioni relative: - alle misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (articolo 11); - alla decontribuzione per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (articolo 12). Garanzie fondo PMI Entra in vigore anche la proroga del periodo di preammortamento per i prestiti garantiti dal Fondo PMI: - di importo non superiore a 30.000 euro di cui all’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. n. 23/2020. Per effetto della modifica, il rimborso della quota capitale non potrà iniziare prima di 30 mesi (anziché 24 mesi); - di importo superiore a 25.000 euro di cui all’art. 13, c. 1, lett. p-bis), D.L. n. 23/2020. Per effetto della modifica, per i finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.