Con la risposta n. 128 del 3 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di regolarizzazione delle fatture emesse e ricevute da una società (inclusa nel Gruppo IVA) con indicazione della partita IVA individuale in luogo di quella del Gruppo IVA. La disciplina recata dal titolo V-bis del decreto IVA prevede, all'articolo 70-bis, comma 1, che i soggetti passivi stabiliti nello Stato ed esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i requisiti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo - di cui al successivo articolo 70-ter - possono divenire, esercitando apposita opzione, un autonomo e unitario soggetto passivo ai fini IVA denominato "Gruppo IVA". Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018 sono state dettate disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA. Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di IVA (articolo 70-quinquies, comma 4, del decreto IVA) con riferimento «alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile» a partire dal momento di efficacia dell'opzione per la relativa costituzione (cfr. articolo 2, comma 1 del citato d.m. del 2018). Con specifico riguardo al requisito del vincolo finanziario, il comma 1 dell'articolo 70-ter del decreto IVA, integrato dalla disposizione di cui all'articolo 1 del d.m. del 2018, subordina l'ammissione a un Gruppo IVA al verificarsi di due condizioni: - la sussistenza tra soggetti passivi d'imposta del rapporto di controllo, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o la sottoposizione degli stessi ad analoga forma di controllo da parte della medesima entità; - la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA stesso ha effetto. Una volta costituito, il Gruppo IVA può subire modifiche nella sua composizione soggettiva; sul punto, la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, al capitolo primo, paragrafo 2, precisa che: «Nel corso della sua operatività il Gruppo IVA può in ogni caso subire variazioni del suo perimetro soggettivo, per effetto della inclusione di entità che potrebbero acquisire i requisiti di partecipazione al regime successivamente alla sua attivazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 70-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633, o in conseguenza del venir meno di alcuno dei suddetti requisiti dopo l'esercizio dell'opzione [...]». In particolare, il richiamato articolo 70-quater, comma 5, primo periodo, prevede che: «Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati». Per quanto qui di interesse, come già chiarito con la risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021, «in costanza di un Gruppo IVA già costituito, qualora nel corso di un anno di validità dell'opzione (ad esempio, anno X) venga conseguito il controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1), codice civile di un soggetto precedentemente non ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno (anno X) qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con l'effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo IVA dall'anno successivo (anno X+1). Qualora, invece, il controllo venga conseguito in data successiva al 1° luglio dell'anno X, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell'anno solare anno X+1, con l'effetto che la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno X+2». Tali principi sono stati confermati con la risposta ad interpello n. 635/2021, la quale, richiamando proprio la risoluzione n. 30/E del 2021, ha, inoltre, chiarito che, «il termine ultimo di novanta giorni previsto per la presentazione della dichiarazione di inclusione inizia a decorrere dal 1° luglio dell'anno solare nel corso del quale si instaura il vincolo finanziario». Con il medesimo documento è stato, inoltre, precisato che, è consentito presentare tardivamente la citata dichiarazione di inclusione di un soggetto nel Gruppo IVA, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis. Tanto premesso, nel caso di specie, da quanto rappresentato dall'istante, emerge che la comunicazione per l'inclusione della [BETA] nel Gruppo IVA andava presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data del 1° luglio 2023, e che la stessa è stata trasmessa tardivamente fruendo dell'istituto della remissione in bonis, «è stata tacitamente accolta e la società [...] risulta essere stata inclusa nel Gruppo IVA [...] in data 13 febbraio 2024, con effetto dal 1° gennaio 2024 [...]». Orbene, l'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dalla Rappresentante del Gruppo IVA secondo cui «[BETA] ritiene di assumere un comportamento difforme nel trattamento delle fatture di vendita rispetto a quelle di acquisto: 1) Per le fatture di acquisto ha già provveduto alla loro regolarizzazione attraverso la procedura di cui all'art. 6, comma 8, del D. Lgs 471/1997 con l'emissione di autofatture e la contabilizzazione delle stesse ai fini della detrazione dell'IVA; 2) Per le seconde, stante peraltro la numerosità delle stesse, ritiene di poterle includere nella liquidazione complessiva del Gruppo allo scopo di garantire il rispetto degli adempimenti dichiarativi e di versamento, ignorando le fatture medesime ai fini della determinazione dell'Iva e dell'elaborazione delle dichiarazioni periodiche della [BETA] non avendo la stessa più alcuna soggettività Iva e non potendo quindi la stessa provvedere all'emissione di note di credito a storno».