Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il decreto 1 luglio 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze contenente le modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) prevista nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 209/2023. L’imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletive (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, reca le disposizioni attuative riguardanti l’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) secondo la terminologia utilizzata nelle Model Rules (o Regole GloBE). Si ricorda che tale imposta è stata prevista nell’articolo 11 della Direttiva Ue 2022/2523 del Consiglio, in coerenza con l’approccio comune richiesto dalle Regole GloBE, al fine di consentire a ciascuno Stato membro di prelevare le imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul suo territorio. Si tratta di un’imposta facoltativa che trova applicazione, nei rispettivi ordinamenti che decidono di implementarla, in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR). Con l’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore italiano ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un’imposta minima nazionale alle entità italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni) che scontano nel nostro Paese un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. Questa imposta, introdotta con l’articolo 18 del decreto legislativo delegato, è stata disegnata per essere qualificata, ossia per essere detratta dall’imposizione integrativa complessivamente dovuta nel Paese, e costituire un “Porto Sicuro” consentendo, ai gruppi che intendono avvalersi della semplificazione prevista dall’OCSE, di assumere l’importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all’imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia. L’articolo 1, comma 1, chiarisce il significato di alcuni termini utilizzati nel presente decreto e, al comma 2, rinvia alle definizioni del Decreto Legislativo al fine di garantire e preservare l’integrità dell’approccio comune su cui si basano le Regole GloBE. L’articolo 2 delinea l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta in esame. Al comma 1, si precisa che essa si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia, ed alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte dei gruppi cui sono destinate le Regole GloBE. In sostanza, i soggetti sopra indicati devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidate annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al comma 2, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. Per la verifica del suddetto requisito dimensionale si rinvia alle disposizioni dell’articolo 10 del Decreto Legislativo. Analogamente a quanto avviene per l’imposta minima integrativa e per l’imposta minima suppletiva, il comma 2 contempla le medesime categorie di entità, indicate nell’articolo 11 del Decreto Legislativo, che non sono soggette all’imposta minima nazionale, come analoghe sono le conseguenze di tale esclusione. L’articolo 3 disciplina il presupposto applicativo, chiarendo, al comma 1, che l’imposta minima nazionale è dovuta, in un esercizio, dal gruppo multinazionale o nazionale quando l’aliquota di imposizione effettiva (anche ETR), relativa ai soggetti passivi di cui all’articolo 2, comma 1, è inferiore all’aliquota minima d’imposta ossia è inferiore al 15 per cento. Ai fini dell’imposta in esame, le regole di determinazione dell’aliquota di imposizione effettiva sono le medesime adottate nel Titolo II del Decreto Legislativo, fatte salve le deroghe espressamente previste L’articolo 4 è dedicato alla determinazione dell’imposta minima nazionale. Ai sensi del comma 1, il computo della base imponibile avviene, in ogni esercizio, in maniera conforme alle Regole GloBE (trasfuse nel Titolo II e nelle definizioni dell’allegato A del Decreto Legislativo). Tuttavia, a differenza delle Regole GloBE, l’imposta minima nazionale si applica indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi indicati nell’articolo 2, comma 1 del presente decreto da parte di qualsiasi controllante (UPE, IPE o POPE) del gruppo multinazionale o nazionale, salvo quanto previsto nell’articolo 48 del Decreto Legislativo che è disegnato per assicurare la neutralità fiscale agli investitori di minoranza delle entità di investimento o delle entità assicurative d’investimento. Inoltre, ai fini dell’imposta minima nazionale, non valgono i criteri di allocazione dell’imposizione integrativa di cui all’articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo, che sono disciplinati nell’articolo 10 del presente decreto. Gli articoli 8 e 9 contengono, rispettivamente, le disposizioni sul riconoscimento e sulla Perdita dello status di imposta “qualificata” e le disposizioni sul riconoscimento e sulla perdita dello status L’articolo 10 stabilisce l’ordine di individuazione dell’entità del gruppo tenuta al versamento dell’imposta minima nazionale tra le diverse categorie soggetti passivi. Infine, a sensi dell’articolo 11, l’entrata in vigore della imposta minima nazionale decorre dagli esercizi che iniziano dal 31 dicembre 2023, sia per i gruppi multinazionali, sia per i gruppi nazionali. In altri termini, ai fini dell’imposta in esame, per essi non opera l’esclusione dall’imposizione integrativa consentita, per cinque esercizi, dall’articolo 56 del Decreto Legislativo tenendo conto, rispettivamente, della fase iniziale della loro attività internazionale o della fase iniziale di applicazione delle Regole OCSE.