Il Consiglio di Stato ha pubblicato il 15 ottobre 2024 l’ordinanza n. 8248 del 2024 in tema di titolari effettivi. In particolare, con l’Ordinanza la sesta sezione del Consiglio di Stato ha: - riunito i giudizi; - rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali; - formulato istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale ai sensi dell’art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia; - ordinato alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia integrale degli atti indicati in motivazione e del fascicolo di causa; - sospeso il processo nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le questioni pregiudiziali sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea Secondo quanto specificato dai Giudici la prima delle questioni centrali per le controversie in questione riguarda la corretta interpretazione della nozione di istituti giuridici, utilizzata nella versione italiana della Direttiva Direttiva (UE) n. 2015/849. A tal fine è stato chiesto alla C.G.U.E. se la nozione di “istituti giuridici” di cui all’articolo 31, par. 1, par. 2, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 che compare nella versione italiana debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della Direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principî che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridico o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust. Inoltre, è stato formulato il seguente quesito alla Corte, se l’articolo 31, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al Giudice nazionale e a codesta C.G.U.E. verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della Direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante. Inoltre, è stato evidenziato che il diritto unionale debba essere interpretato nel senso che esso comporta l’applicazione della Direttiva anche ai mandati fiduciari delle Società fiduciarie. Di conseguenza, le disposizione normative e i successivi atti adottati dalla Repubblica italiana non si ritengono contrastanti con il diritto dell’Unione. Contrasto che, per converso, dovrebbe affermarsi ove gli stessi avessero escluso i mandati fiduciari delle Società fiduciarie dall’ambito di applicazione della Direttiva. Pertanto è stato sottoposto alla C.G.U.E., quale organo competente a pronunciarsi sull’interpretazione del diritto unionale, il quesito per cui il diritto dell’Unione europea e, in particolare, i considerando 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e gli articoli 2, 3, par. 1, n. 6, e 31 della Direttiva (UE) n. 2015/849, e i considerando 4, 5, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, della Direttiva (UE) 2018/843, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 231/2017, nella parte in cui tra ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelled dei trust i mandati fiduciari delle dalle Società fiduciarie.