Il decreto Flussi 2024 rappresenta una tappa fondamentale per l’ingresso di lavoratori non comunitari in Italia. La circolare n. 1695 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministero dell’Interno stabilisce le quote e le procedure per la precompilazione delle domande, offrendo di fatto ad una platea di 151mila persone la possibilità di giungere nel Bel Paese nell’anno 2024. Dal 18 marzo 2024 partirà quindi la campagna di assunzione di lavoratori extra comunitari che si trovano all’estero. Il decreto Flussi prevede specifiche facilitazioni per i cittadini provenienti da paesi con i quali l’Italia ha siglato accordi di cooperazione, tra cui Albania, Marocco, Tunisia e India, con cui è stato altresì siglato un accordo di partenariato su mobilità e migrazione che entrerà in vigore il 1° aprile. Tra i tanti paesi interessati dalla disciplina sui “flussi” ricordiamo anche Bosnia-Erzegovina, Algeria Marocco, Tunisia, Guatemala, Giappone, Senegal, Macedonia del Nord. Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato non accolte per mancanza di quote nel 2023 possono essere rinnovate per il 2024 attraverso una semplice procedura di “clonazione” delle domande sulla piattaforma. Si evidenzia che per quanto concerne il settore dell’auto trasporto, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’ingresso dei lavoratori, non è necessario che si dimostri che gli stessi possiedono la CQC -carta di qualificazione del conducente (non si tratta, attenzione, di una patente ma di una qualifica che da accesso alla guida professionale) - ma unicamente il possesso della patente necessaria per la categoria richiesta La procedura di precompilazione delle domande di lavoro per il 2024 avverrà attraverso un portale di servizi (Servizi ALI), seguendo un preciso calendario. Per poter accedere a detto portale ed in particolare all’area riservata il fruitore dovrà possedere un’identità SPID o la CIE. Nell’area riservata di detto portale sarà possibile effettuare le operazioni preliminari già a partire dalle ore 8:35 nei giorni stabiliti per il click day. - Non stagionali (art. 6, comma 3, lett. a): dal 18 marzo 2024; - Altri ingressi (art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6): dal 21 marzo 2024; - Ingressi per formazione e lavoro autonomo (art. 7): dal 25 marzo 2024. Dopo il giorno del “clik day”, le domande verranno esaminate e trasferite allo sportello competente nei successivi tre giorni (solitamente tre). Le istanze fuori quota seguiranno successivamente. Adempimenti a carico del datore di lavoro Il datore deve seguire le istruzioni contenute nella circolare interministeriale numero 1965 del 29 febbraio 2024 (Ministero dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura, del Turismo, sentito il Ministro degli Affari Esteri). Nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta dallo sportello Unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà re inoltrare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. In tal caso restano validi e non devono, quindi, essere rinnovati: - la certificazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l’impiego a patto, tuttavia, che non sia mutata la mansione ed il profilo lavorativo richiesto; - il documento di asseverazione, concesso ai sensi dell’art. 24 bis del testo unico immigrazione a condizione che sia presente lo stesso numero di domande azionate/presentate dal medesimo datore di lavoro. I modelli che il datore dovrà utilizzare per l’invio della domanda sono, a seconda dei casi: - C.Satg: richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale; - B2020: richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale; - A-bis: richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria; - B: richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela; - VB: domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - LS: richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro paese dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo; - LS1: richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro paese UE per soggiornanti di lungo periodo; - LS2: domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese dell’Unione Europea. Se al momento della compilazione non saranno disponibili i documenti richiesti, si potranno caricare le relative dichiarazioni di impegno a produrli in fase istruttoria; lo Sportello unico per l’immigrazione trasmetterà le comunicazioni al datore di lavoro. Le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro, provenienti dal SUI (sportello unico per l’immigrazione), saranno trasmesse, in via telematica, dal sistema informatico all’indirizzo di posta certificata o mail inserito nella sezione della domanda dedicata ai recapiti. Tale indirizzo, infatti, è da intendersi, ai fini dell’istruttoria, quale domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell’art. 47 del Codice civile per le notifiche di tutti gli atti del procedimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione potrà rispondere allo sportello Unico immigrazione inserendo direttamente nella propria pagina riservata del portale le integrazioni documentali richieste dalla Prefettura o dall’ITL o le osservazioni ex art 10 bis legge 241/90. La documentazione inserita nell’Area Riservata del Portale sarà trasferita telematicamente dal predetto Portale al competente SUI che provvederà ad esaminarla. I documenti da presentarsi con la domanda sono i seguenti - passaporto del lavoratore straniero in corso di validità; - carta di identità o passaporto del datore di lavoro in Italia o del rappresentante legale in corso di validità; - dati identificativi del datore di lavoro (numero di telefono, Partita Iva, indirizzo della sede legale e del luogo di lavoro, indirizzo PEC e indirizzo email). - certificato di idoneità alloggiativa e indirizzo di dimora in Italia del lavoratore; - marca da bollo da 16 euro; - indicazioni relative al contratto di lavoro da stipulare: CCNL, livello e mansione, orario settimanale; - numero attuale dei dipendenti dell’impresa (al fine di verificare se il datore di lavoro abbia le capacità economiche di retribuire tutti i dipendenti); - delega del datore di lavoro e autorizzazione (privacy); - visura camerale del datore di lavoro contenente le informazioni anagrafiche, giuridiche, fiscali ed economiche. - DURC (documento necessario per verificare la regolarità contributiva) da richiedersi tramite il sito INPS o INAIL con il codice fiscale; - ultimo modello UNICO del datore di lavoro; - ultimo bilancio contabile dell’azienda/impresa; - indicazione della Rappresentanza diplomatica del Paese di origine dove sarà richiesto il visto di ingresso; - modulo ANPAL (agenzia nazionale politiche attive del lavoro) da parte del datore di lavoro. Con riguardo al modulo dell’Agenzia si evidenzia che la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione da parte del datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve essere preceduta dalla “verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata”. Appare quindi opportuno chiarire i termini di tale verifica di indisponibilità. In proposito si ritiene che la verifica da parte del datore di lavoro debba essere accompagnata da una formale richiesta di personale che contenga, quali requisiti minimi, gli elementi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018, in attuazione dell’art. 25, co. 1, del D.Lgs. n. 150 del 2015, in materia di offerta di lavoro congrua. Nello specifico, trattasi dei seguenti elementi: a) la qualifica da ricoprire e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell’Istat; b) i requisiti richiesti; c) il luogo e l’orario di lavoro; d) la tipologia contrattuale; e) la durata del contratto di lavoro; f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato. A tal fine, l’Agenzia nazionale delle politiche attive del Lavoro (ANPAL) renderà disponibile un modello di richiesta di personale al Centro per l’impiego da parte del datore di lavoro, al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio della procedura. Il Centro per l’impiego istruisce la richiesta attraverso una pubblicizzazione della stessa in forme e modi che garantiscano la sua opportuna diffusione secondo le modalità organizzative delle amministrazioni competenti. Qualora entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di personale, il Centro per l’impiego non abbia rinvenuto lavoratori rispondenti alle caratteristiche della richiesta medesima, rilascia l’attestazione di indisponibilità. Nel caso in cui, invece, entro lo stesso termine, siano individuati uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, il Centro per l’impiego invia i nominativi al datore di lavoro. L’attestazione in questo caso potrà essere rilasciata solo previa comunicazione da parte del datore di lavoro in merito alle motivazioni degli eventuali esiti negativi dell’attività di selezione. Ai fini di dare certezza ai tempi della procedura, in assenza di comunicazioni da parte del Centro per l’impiego competente nel termine sopra richiamato di 15 giorni lavorativi, il datore di lavoro potrà comunque procedere alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico, assumendosi espletata la verifica di indisponibilità in parola.