Durante l’incontro con la stampa specializzata del 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all’esterometro, alle nuove regole sulle compensazioni e alla trasmissione dei corrispettivi. Esterometro La legge di conversione del DL n. 124/2019, mediante l’inserimento del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto fiscale ha modificato la cadenza per l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, non documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica. Il c.d. esterometro non deve più essere inviato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (cadenza mensile) ma entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Non essendo stata prevista una decorrenza specifica, detta modifica dovrebbe esplicare i suoi effetti anche con riferimento agli adempimenti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 157/2019 (ossia il 25 dicembre 2019). L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 possono essere comunicate entro il 31 gennaio 2020 (ossia la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ottobre – novembre – dicembre). Stretta sulle compensazioni <L’articolo 3 del DL n. 124/2029 dispone che con riferimento ai crediti d’imposta maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, sono modificati i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti ad oggi previsti per i crediti annuali o trimestrali IVA. In particolare, per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori ad € 5.000 è: - necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge; - obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA. Pertanto in termini concreti, i contribuenti potranno utilizzare in compensazioni i crediti relative alle imposte sui redditi solo a decorrere dal 10 dicembre 2020. In occasione dell’incontro con la stampa specializzata organizzato dai Dottori Commercialisti il 13 gennaio 2020 è stato chiesto all’Agenzia delle entrare come potranno i contribuenti con punteggi ISA che consentono l’accesso al regime premiale utilizzare i crediti prima del mese di dicembre 2020? A tal riguardo, l’Agenzia ha reso noto che metterà a disposizione già da mese di maggio 2020 i software di controllo e di predisposizione dei dichiarativi. Sempre in ordine all’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione dei crediti d’imposta, l’Agenzia ha chiarito che la stretta disposta dall’articolo 17-bis del DLgs n. 242/1997 non riguarda i crediti da ritenute evidenziate nel modello dei sostituti d’imposta, i quali pertanto possono essere “liberamente” utilizzabili senza la necessità della preventiva presentazione del relativo modello. Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi L’Agenzia ha confermato quanto indicato nella guida dell’Agenzia delle entrate di ottobre 2019, ossia che i soggetti passivi che, per adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del DLgs n. 127/2015, scelgono di avvalersi, in luogo del registratore telematico, dell’apposita procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia e possono compilare “anche a mani” il documento commerciale da rilasciare al cliente al momento di effettuazione dell’operazione.