Con l’ordinanza n. 15178 depositata il 30 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha mutato ancora una volta il proprio orientamento in merito all’omessa trasmissione della comunicazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, affermando che la mancanza di tale adempimento comporta la decadenza della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli artt. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus). Tornando a conformarsi al proprio indirizzo più risalente, espresso con la precedente ordinanza 21 novembre 2022 n. 34151, la Suprema Corte ha dunque sconfessato la sentenza del 21 marzo 2024 n. 7657, dove invece era stato, all’opposto, affermato che l’omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA non determina la decadenza dal diritto di beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica. In particolare, l’ordinanza n. 15178/2024 ha affermato che il mancato adempimento dell’obbligo di trasmettere apposita comunicazione all’ENEA, ai sensi del previgente art. 4 comma 1 lett. b) del DM 19 febbraio 2007 (oggi previsto dall’art. 6 comma 1 lett. g) del DM 159844/2020), “è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”. La Cassazione torna dunque a conformarsi alla tesi decadenziale sostenuta anche dall’Amministrazione finanziaria (cfr. tra le altre la circ. 26 giugno 2023 n. 17, p. 135, nonché la Guida alle agevolazioni della dichiarazione 2024, fascicolo sulle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, p. 40), secondo cui l’omessa presentazione della comunicazione all’ENEA nei termini prescritti comporterebbe la preclusione della possibilità di beneficiare della detrazione “edilizia” per l’intervento di efficienza energetica agevolato. I documenti di prassi riconoscono tuttavia la possibilità di trasmettere validamente detta comunicazione all’ENEA oltre il termine ordinario (90 giorni dalla conclusione dei lavori), avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012. Si ricorda che, secondo tale orientamento, in forza del citato comma 1 dell’art. 2 del DL 16/2012 è possibile non perdere il diritto a beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica se la comunicazione all’ENEA viene comunque trasmessa “entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile”, purché sia contestualmente versata la sanzione di cui all’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97 nella misura minima di 250 euro e la violazione non sia stata ancora constatata (né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza). Quanto al riferimento normativo alla “prima dichiarazione utile” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, i citati documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria si limitano a precisare che “deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso”.