La procedura di liquidazione degli assegni per il nucleo familiare – ANF in busta paga è stato innovata dall’INPS che ha reso obbligatoria la presentazione del modello “ANF/DIP” per mezzo dell’apposito servizio on line presente nell’area riservata del portale istituzionale (INPS, circolare n. 45 del 22 marzo 2019). Le fasi operative da seguire sono le seguenti: - compilazione on line della domanda da parte del lavoratore; - validazione della stessa da parte dell’Istituto; - messa a disposizione dell’informazione relativa all’importo massimo non superabile in relazione alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo; - determinazione e liquidazione dell’assegno mensile da parte del datore di lavoro secondo le regole già note. Quando si deve richiedere l’autorizzazione Oltre a quanto evidenziato, una eventuale ulteriore fase operativa è rappresentata dalla richiesta telematica di autorizzazione, necessaria in specifici casi e per consentire all’INPS di verificare particolari condizioni di spettanza che possono influire sull'insorgenza del diritto all'ANF. Tale procedura consente: - la verifica della tipologia del nucleo familiare; - il riconoscimento di particolari condizioni dei familiari; - il monitoraggio per evitare che il pagamento possa essere duplicato. Nello specifico, l’autorizzazione è necessaria quando ricorrono le seguenti fattispecie: Fattispecie Documentazione necessaria Nucleo familiare comprendente soggetti maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro; soggetti minorenni nelle condizioni di incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell’età Certificazione medica di parte, redatta su modello ss 3/af, attestante lo stato di inabilità Figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono Dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze di affidamento Documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità Figli del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da e nati da precedente matrimonio Dichiarazione di responsabilità del richiedente o documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell’ex coniuge o dell’altro genitore Figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio Fratelli, sorelle, nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori non aventi diritto alla pensione di reversibilità Dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta da questi ultimi Dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta: - la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i; - di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura; - dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori Figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni Modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN) Dichiarazione del richiedente che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione: certificato di frequenza scolastica / universitaria o formulario e402, se il figlio risiede in uno stato della unione europea Copia del contratto di apprendistato o formulario e403, se il figlio risiede in uno stato dell’unione europea Familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero In aggiunta al certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici italiani per i soggetti residenti in Italia, occorre un'equivalente documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati Certificato di cittadinanza del richiedente straniero Minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia Provvedimento del tribunale dei minori che abbia disposto l'accasamento e che non abbia attribuito la prestazione familiare alla struttura pubblica affidataria Conferma dello stato di collocamento etero-familiare da parte della struttura affidataria Mancato rilascio della prevista dichiarazione del Coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP -------- Cosa cambia Le novità previste dalla circolare n. 45 del 22 marzo 2019 influiscono anche sulla gestione della autorizzazione. In particolare, in caso di accoglimento della domanda, dal 1° aprile 2019 il soggetto richiedente ed il datore di lavoro non ricevono più il provvedimento autorizzativo modello “ANF43” perché la sede INPS competente procede direttamente con l’elaborazione della istruttoria della domanda telematica di assegno per il nucleo familiare. In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, nulla cambia: l’importo della prestazione viene calcolato considerando unicamente il nucleo autorizzato. Al contrario, in caso di reiezione della domanda al richiedente viene inviato il provvedimento modello “ANF58” secondo le consuete modalità. L’autorizzazione in formato cartaceo Il provvedimento di autorizzazione ANF43 continua ad essere inviato in formato cartaceo al richiedente quando la domanda viene presentata da un operaio agricolo a tempo indeterminato “OTI”. Le nuove modalità di presentazione della domanda non riguardano infatti i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo, i quali continueranno a presentare la domanda cartacea al proprio datore di lavoro per mezzo del modello ANF/DIP a cui, se necessario, dovrà essere allegato il provvedimento ANF43. Ulteriori adempimenti Nella procedura di autorizzazione si possono verificare alcuni particolari eventi. Quali sono? Cosa deve fare il datore di lavoro? Evento Cosa deve fare il datore di lavoro Il datore di lavoro viene a conoscenza di elementi che fanno venir meno il diritto all’assegno Interrompere l’erogazione dell’ANF, anche per il periodo di validità dell’autorizzazione Approssimarsi della data di scadenza della autorizzazione Qualora si presuma che le condizioni che hanno determinato il rilascio possano permanere anche per il futuro, informare i lavoratori interessati circa la necessità di rinnovare l’autorizzazione Scadenza dell'autorizzazione Interrompere l'erogazione della prestazione familiare o, eventualmente, rideterminare il relativo importo e restituire l'autorizzazione alla sede dell'INPS che l'ha rilasciata Interruzione del rapporto di lavoro Restituire l’autorizzazione al lavoratore, che potrà successivamente riutilizzarla presso altri datori di lavoro Durata dell’autorizzazione L’autorizzazione ha una validità massima di 5 anni dalla data di rilascio, ma l’INPS può comunque individuare periodi di validità inferiore qualora ritenga di dover assoggettare a visita di controllo le persone riconosciute inabili a proficuo lavoro od i minorenni per i quali sono state riscontrate le previste condizioni di incapacità. Per i minori, in ogni caso, la durata dell’autorizzazione non può oltrepassare il compimento del diciottesimo anno di età. Pagamento diretto degli ANF In tutti i casi i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione: la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente in funzione della residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare per i quali è richiesto il riconoscimento del diritto. Pagamento diretto degli ANF da parte dell’INPS Lavoratori iscritti alla Gestione Separata Lavoratori domestici Lavoratori agricoli Dipendenti da aziende cessate e fallite Percettori di prestazioni a sostegno del reddito