Nel decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stato previsto, per i datori di lavoro, un esonero contributivo in caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoratrici di qualsiasi età. L’incentivo, programmato nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, riguarda, da una parte, solo i datori di lavoro del settore privato, e dall’altra le lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e le lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, qualora residenti in una delle Regioni rientranti nell’area ZES Sud e cioè nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Così come per il bonus under 35, previsto sempre dal decreto Coesione, anche il bonus donne è stato realizzato non tenendo conto di un altro incentivo già presente nel novero delle agevolazioni in caso di assunzione di personale dipendente. Si tratta dell’incentivo per donne svantaggiate, previsto dall’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. Il nuovo bonus va, parzialmente, a cannibalizzare tale incentivo, rendendo anche più complessa la decisione dell’azienda sull’agevolazione da richiedere. Si ricorda, altresì, che la misura, per la sua attivazione, è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. Bonus assunzione donne: tutte le regole per la fruizione Queste, comunque, le caratteristiche per ricevere l’incentivo Bonus assunzione donne Caratteristiche Normativa Art. 23, del D.L. n. 60 /2024 Datore di lavoro Settore privato Periodo di vigenza dell’agevolazione Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 Lavoratrici a) Donne ovunque residenti: - di qualsiasi età - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi b) Donne residenti nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: - di qualsiasi età - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi Tipologia contrattuale Contratto subordinato a tempo indeterminato. Non viene precisato se vale anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Agevolazione Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Durata dell’agevolazione 24 mesi Incremento occupazionale L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Esclusioni Sono escluse le assunzioni di: - personale domestico - contratti di apprendistato Altro Il datore di lavoro dovrà tenere fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi, come previsti dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015: - essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare) - rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro (assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) - rispettare le tutela sulle condizioni di lavoro - rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, il datore di lavoro assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio. Limiti L’esonero sarà possibile solo nei limiti di spesa autorizzata dalla legge (7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027). È l’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione costo del lavoro). In progress La misura, per la sua attivazione, è subordinata: - all’autorizzazione della Commissione UE, - all’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro, ove saranno definite le modalità attuative dell'esonero, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa.