L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 131 del 7 giugno 2024 in tema di trattamento applicabile ai contributi erogati da un Ente pubblico ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso i soggetti attuatori, sia nel caso che le stesse somme coprano una parte sia che vadano a sostenere totalmente il costo dei servizi. Il legislatore sovranazionale, alla luce dell'interpretazione della CGUE, ha definito l'ambito oggettivo di un'operazione, agli effetti dell'Iva, in maniera alquanto ampia, determinando l'imponibilità di un'operazione qualora sussista un rapporto giuridico nella misura in cui il compenso ricavato dal prestatore rappresenti il controvalore effettivo del servizio prestato (cfr. sentenze della Corte di Giustizia CE:n.C210/04 del 23 marzo 2006 e n. C16/93 del 3 marzo 1994). Conformemente alla normativa e alla giurisprudenza unionale, l'Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi ha chiarito che, in linea generale, un ''contributo'' (rectius, una somma di denaro) assume rilevanza, ai fini Iva, se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (cfr. circolare 22 novembre 2013, n. 34/E; risoluzione 16 febbraio 2005, n. 21/E; risoluzione 27 gennaio 2006, n. 16/E). Di contro, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il ''contributo'' non sia obbligato a dare, fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in linea generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli erogati senza alcuna connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti ad imposta.