L’INPS ha provveduto ad aggiornare la procedura di gestione del congedo parentale con le indennità maggiorate ai sensi della Legge di Bilancio 2024. In questo modo l’Istituto valuta il diritto all’indennità con aliquota maggiorata solo per le pratiche che riportano la richiesta di indennità con aliquota maggiorata, una volta completata la valutazione del diritto all’indennità. Nuove procedure di controllo Sono inoltre previsti nuovi controlli introdotti per la valutazione del diritto all’indennità con aliquota maggiorata: la procedura ritiene accettabile la richiesta di indennità con aliquota maggiorata di periodi di congedo parentale con inizio a partire dal 1° gennaio 2023, se richiesta da lavoratori dipendenti genitori di figli per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità, alternativo o obbligatorio, come dipendenti del settore pubblico o privato sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. La procedura verifica che il periodo richiesto con indennità maggiorata, a prescindere dalle condizioni del reddito, non ecceda i 3 mesi di congedo indennizzati e non sia trasferibile all’altro genitore. Verifica durata periodi di congedo In caso di parziale superamento dei 3 mesi indennizzati e non trasferibili all’altro genitore la procedura richiede la suddivisione del periodo al limite dei 3 mesi. L’acquisizione è stata modificata per consentire la presentazione delle domande per i soli periodi che comincino al più entro un mese rispetto alla data di presentazione della domanda. Inoltre si procede alla verifica: - degli eventuali periodi dichiarati come fruiti presso altri enti diversi da INPS; - della presenza di una dichiarazione di fruizione di periodi presso altri enti diversi da INPS di uno dei due genitori.