Con la risposta n. 117 del 28 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di conferimento di quote OICR PIR Compliant in PIR Alternativi. L'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti (cd. "investimenti qualificati") operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste dalla normativa (vincoli e divieti di investimento) (cd. regime PIR). Ai sensi dei commi 88 e 92 dell'articolo 1 della medesima legge, gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito "Casse di previdenza") e le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Fondi pensione") possono destinare «somme fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo». L'agevolazione prevede che i redditi di natura finanziaria, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i Fondi pensione. Al fine di beneficiare di tale regime, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni (minimum holding period). In particolare, le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono essere titolari dei PIR cd. "ordinari" di cui ai commi 100 e ss. dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e dei PIR cd. "Alternativi" di cui al comma 2bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dalle rispettive discipline. Non si applicano i limiti all'entità (plafond) dell'investimento annuo e quello complessivo. Fermo restando tale esclusione, in assenza di espresse previsioni normative, i predetti soggetti sono tenuti al rispetto di tutte le altre condizioni (requisito temporale) e vincoli (composizione, concentrazione, liquidità) richiesti dalla normativa in esame. La concreta inclusione delle quote di fondi di investimento alternativi (fia) nei PIR è stata realizzata con l'introduzione dei PIR Alternativi, che ha modificato l'impianto originario del regime PIR previsto dalla legge di bilancio 2017. Oltre agli investimenti "diretti", costituiscono investimenti qualificati anche quelli effettuati "indirettamente" attraverso OICR PIR Compliant, vale a dire OICR che investono negli strumenti finanziari che, secondo il regime PIR, si definiscono qualificati. Ai fini della verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo agli OICR PIR Compliant facenti parte del PIR o dell'unico OICR che costituisce il PIR, tenuto conto che trattasi di entità soggette alla vigilanza delle competenti autorità di regolamentazione del settore bancario e finanziario, si può far riferimento alla politica di investimento indicata nel relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, nella documentazione d'offerta pubblicata. In particolare, come chiarito dalla circolare n. 3/E del 2018, nel regolamento o nella documentazione di offerta dell'OICR devono essere specificatamente indicati i vincoli di investimento, ivi compreso il divieto di investimento in Paesi non collaborativi, e il limite di concentrazione previsti dalla normativa fiscale sui PIR. In ogni caso, anche gli OICR PIR Compliant devono essere conformi, in base alla tipologia di ciascun OICR, alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza. Ne consegue che detti OICR possono considerarsi investimenti qualificati ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale protempore vigente in materia. Nel caso di un OICR già istituito che rispetta i vincoli di investimento previsti dal regime PIR, senza una espressa previsione del proprio regolamento di gestione, al fine di usufruire del regime agevolativo in esame, si dovrà comunque adeguare il regolamento al fine di esplicitare il rispetto dei requisiti e vincoli previsti dalla normativa PIR. Resta fermo che, in tal caso, la disciplina agevolativa si applica successivamente alla suddetta modifica regolamentare. Ciò vale anche nell'ipotesi di OICR che investono esclusivamente in altri fondi. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare gli investimenti qualificati, attraverso: - un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l'opzione per l'applicazione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cd. regime del "risparmio amministrato"); - un rapporto di gestione di portafoglio esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato; - altro "stabile rapporto" con un intermediario abilitato esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato; - la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispettino i requisiti di investimento richiesti dalle norme. In proposito, la circolare n. 3/E del 2018 specifica che l'esistenza di uno stabile rapporto è riscontrabile, anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, nel caso, ad esempio, di un "deposito virtuale" o di una "rubrica fondi" o quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario. Pertanto, la costituzione di un PIR può avvenire anche mediante la "mera" sottoscrizione di quote o azioni di un OICR che rispetti i requisiti di investimento richiesti dalla normativa in esame. La citata circolare n. 3/E del 2018 precisa che, ai fini dell'applicazione del regime in commento, come sottolineato dalla relazione illustrativa, è necessaria la costituzione di uno specifico rapporto stabile e continuativo con l'operatore professionale, residente ovvero non residente che opera in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale. Pertanto, qualora presso lo stesso gestore fosse presente già un altro rapporto finanziario intestato al medesimo soggetto, dovrà essere predisposta una separazione contabile delle somme e dei relativi impieghi destinati al PIR. Il comma 101 stabilisce, inoltre, che il conferimento di valori nel piano si considera cessione a titolo oneroso e, in tal caso, l'intermediario applica l'imposta secondo le modalità indicate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. Il soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta è l'intermediario presso il quale lo strumento oggetto di conferimento è originariamente detenuto. Conseguentemente, qualora la costituzione del piano avvenga presso un altro intermediario, l'investitore dovrà comunicare all'intermediario tenuto all'applicazione della imposta sostitutiva, l'intenzione di conferire lo strumento in un PIR. Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2018, la presunzione di cessione a titolo oneroso è finalizzata ad escludere dal regime agevolato i redditi di capitale e i redditi diversi maturati fino alla data del conferimento dello strumento finanziario nel PIR. A tal fine, la citata circolare precisa che rileva il valore dello strumento finanziario determinato alla data del conferimento secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. In particolare, quest'ultima disposizione stabilisce che «la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento [...]». Pertanto, ai fini della determinazione del reddito, occorre fare riferimento al valore normale delle attività finanziarie alla data del conferimento. Ne consegue che, ai sensi del citato comma 101, l'imposta sostitutiva si applica sulla differenza positiva tra il valore normale deglistrumenti finanziari conferiti e il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi alla data del conferimento. Occorre rilevare che, il conferimento di strumenti finanziari nel piano, essendo equiparato ad una cessione a titolo oneroso, comporta in relazione a determinate fattispecie, quali ad esempio le quote o azioni di OICR, la tassazione anche dei redditi di capitale maturati alla data di conferimento nel PIR. Al riguardo, la citata circolare n. 3/E del 2018 chiarisce che, nel caso di conferimento di quote o azioni di OICR, andranno applicate le disposizioni in tema di trasferimenti di cui all'articolo 26quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. In particolare, in base agli articoli 26-quinquies e 10-ter sopra citati, il reddito di capitale derivante dalle quote o azioni di OICR è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra: - il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni, e - il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E ha precisato che per gli OICR quotati il valore delle quote coincide con il valore di mercato, mentre per quelli non quotati il valore coincide con quello risultante dai prospetti periodici, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario mediante negoziazione privata. Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, in caso di investimenti in quote di OICR, stante la presunzione di cessione a titolo oneroso diretta ad escludere dal regime agevolato i redditi maturati fino alla data del conferimento nel PIR, i valori da considerare per la determinazione del reddito sono quelli alla data del conferimento; in particolare, per gli OICR non quotati: - il valore di conferimento coincide, in linea generale, con quello rilevabile dall'ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento; - il valore di acquisto, coincide con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote alla medesima data. Tuttavia, qualora il conferimento abbia ad oggetto quote o azioni di fia chiusi che non hanno ancora concluso la fase di sottoscrizione, la valorizzazione delle quote risultante dall'ultimo prospetto periodico disponibile potrebbe non essere adeguata, per effetto di movimentazioni di valore intervenute tra la data dell'ultimo prospetto periodico disponibile e la data del conferimento che incidono esclusivamente sulla determinazione del costo medio ponderato. In tale caso, la determinazione dei redditi maturati alla data del conferimento avverrebbe sulla base di valori che non sono tra loro omogenei. Al riguardo, pertanto, l'Agenzia ritiene che, con riferimento ai fia chiusi che non hanno ancora concluso la fase di sottoscrizione, ai fini della corretta tassazione dei redditi di capitale maturati alla data del conferimento nel PIR, laddove tra la data dell'ultimo prospetto disponibile e quella del conferimento siano intervenute movimentazioni non riflesse nell'ultimo valore di prospetto disponibile, il valore delle quote o azioni alla data del conferimento sarà dato dal valore di prospetto rettificato delle variazioni intervenute fino al conferimento. In caso di variazioni intervenute fino al conferimento, sarà cura della SGR individuare il corretto valore da attribuire alle quote oggetto di conferimento.