Comunicazione dei dati necessari alla liquidazione del Tfs: rilasciato un nuovo applicativo
L’INPS ha rilasciato in esercizio un applicativo volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio
In adesione al processo di digitalizzazione della gestione documentale e di semplificazione delle procedure nella pubblica amministrazione, l’INPS ha rilasciato in esercizio un applicativo volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (modelli “PL1” e “350/P”). Lo rende noto lo stesso Istituto con il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019.
L’intero sistema è stato oggetto di sperimentazione da parte di alcune Strutture territoriali INPS in collaborazione con alcune Amministrazioni ed enti datori di lavoro; nel frattempo, le Direzioni regionali dell’Istituto, si sono attivate per erogare la formazione sul TFS telematico agli operatori di Sede impegnati sul TFS e alle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio di competenza, iscritte alle casse previdenziali ex Inadel ed ex Enpas gestite dall’Istituto.
Poiché la sperimentazione ha dato i risultati attesi e l’utilizzo del nuovo sistema è stato esteso anche ad altre pubbliche amministrazioni, con il messaggio in commento l’INPS comunica l’attivazione del sistema telematico in oggetto cui le Amministrazioni e gli enti datori di lavoro saranno in grado di accedere in esito al corso di formazione erogato a livello territoriale/regionale ed ottenuta l’abilitazione all’utilizzo di “Comunicazione di cessazione ai fini TFS”. A tal fine si evidenzia che tale abilitazione deve essere richiesta attraverso la compilazione del modulo “RA012”, scaricabile dal sito www.inps.it, da inviare, tramite PEC, alla Struttura territoriale INPS competente. L’accesso a “Ultimo Miglio TFS” è già possibile per tutti coloro che sono abilitati all’applicativo “Nuova PassWeb”.
La telematizzazione riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all’elaborazione del trattamento di fine servizio che avviene tramite l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa, entrambi presenti in “Nuova PassWeb”, sia attraverso l’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”, applicazione presente sul lato sinistro della home page di accesso ai servizi SIN per gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Sul piano pratico, con il nuovo sistema, i dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del TFS vengono acquisiti da “Posizione assicurativa” e da “Ultimo Miglio TFS”, mentre i dati diversi da quelli menzionati sono inviati dal datore di lavoro attraverso la “Comunicazione di cessazione TFS”.
Si ricorda che in “Ultimo Miglio TFS” i dati retributivi utili alla prestazione vanno inseriti privi della tredicesima mensilità, se si tratta di un iscritto alla Cassa ex Enpas, ovvero comprensivi di tredicesima mensilità, se si tratta di iscritti alla Cassa ex Inadel.
In relazione alla nuova modalità telematica di comunicazione dei dati utili al TFS, la compilazione di “Ultimo Miglio TFS” è propedeutica alla compilazione ed all’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”. Si precisa, inoltre, che l’utilizzo del nuovo applicativo costituisce la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS, che dovrà sostituire da subito lo strumento cartaceo, anche in ragione della inadeguatezza di quest’ultimo rispetto alle esigenze di “Nuova PassWeb” e di certificazione della posizione assicurativa. Nello specifico, infatti, non verranno più autorizzate le richieste di sblocco della posizione assicurativa finalizzate a consentire l’intervento dell’operatore di Sede sui periodi successivi al 30 settembre 2012, qualora l’anomalia prodotta impedisca la liquidazione della prestazione di fine servizio.
Si evidenzia che non è possibile inviare in formato cartaceo i dati già inviati in via telematica e viceversa.
Si precisa, inoltre, che l’applicativo “Comunicazione di cessazione TFS” deve essere utilizzato esclusivamente per il personale che cessa in regime di TFS.
Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario che il datore di lavoro segnali in “Comunicazione di cessazione TFS” il motivo dell’invio di quest’ultima, mediante la selezione del check “Montante per TFR”; in merito, possono concretamente verificarsi i seguenti casi:
- dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime TFR e poi risolve quest’ultimo rapporto contestualmente o successivamente all’aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime TFS
In questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Al momento della definitiva cessazione dal servizio il datore di lavoro invierà una comunicazione di cessazione inserendo in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo a tempo indeterminato fino al giorno immediatamente precedente l’inizio della aspettativa non retribuita;
- dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo ad un fondo di previdenza complementare
Anche in questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Tempestivamente, rispetto alla data di adesione al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione di cessazione inserendo in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo decorrente dalla data di iscrizione al Fondo ex Enpas/ex Inadel fino alla data di adesione alla previdenza complementare, poiché tale data coincide con l’ultimo giorno in regime di TFS. Successivamente saranno fornite le istruzioni operative di compilazione dell’ultimo miglio TFS per questa particolare fattispecie.
Fino a quando non sarà telematizzata anche la comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFR, rimane ferma la necessità di invio, dopo il collocamento a riposo, del modello “TFR1” ai fini della comunicazione dei dati giuridici ed economici riguardanti il periodo in TFR.
Poiché il nuovo sistema utilizza come base di calcolo del TFS i periodi indicati in posizione assicurativa, completi di cassa e regime previdenziale, si ricorda a tutti i datori di lavoro di procedere alla sistemazione della posizione assicurativa dell’interessato prima di inviare la comunicazione di cessazione, inserendo cassa e regime previdenziale per i periodi utili al TFS e codificando con il “tipo servizio”/”tipo impiego” corretto tutti i periodi di servizio.
Diversamente, l’assenza della cassa e/o del regime previdenziale comporterà la mancata valutazione del relativo periodo nella liquidazione della prestazione; la codifica non corretta del “tipo servizio”/”tipo impiego” potrà causare l’errata valutazione del relativo periodo di servizio, evento che potrebbe produrre danni o vantaggi indebiti al titolare della prestazione o ai suoi aventi causa.
Giova ricordare che la presenza di una posizione assicurativa consolidata, ai fini pensionistici, non impedisce la compilazione e l’invio di “Ultimo Miglio TFS” e della “Comunicazione di cessazione TFS”, potendo l’amministrazione procedere ugualmente alla sistemazione della posizione aprendo la lavorazione come “Certificazione Ultimo Miglio TFS” o come “Attività di servizio” ed utilizzando le funzioni del menù “Modifiche Generalizzate”.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle modalità di inserimento nella procedura “Comunicazione di cessazione TFS”, della retribuzione percepita al 30 aprile 2014, in applicazione dell’articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.
Tale norma ha ridotto a 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Come già indicato nella circolare n. 153/2015 e nella successiva circolare n. 64/2019, il citato articolo 13 prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Qualora la retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio sia pari a € 240.000 è, pertanto, necessario che il datore di lavoro comunichi anche la retribuzione in godimento dall’interessato al 30 aprile 2014.
Per fare fronte a tale esigenza, gli operatori dell’ente o dell’amministrazione pubblica dovranno inserire in “Ultimo Miglio TFS” la retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo (240.000 euro comprensivi anche di tredicesima), mentre nell’apposita sezione presente nella procedura “Comunicazione di cessazione TFS” va inserita la retribuzione percepita al 30 aprile 2014, se superiore al predetto importo.
Analogamente a quanto già indicato in precedenza, la retribuzione deve essere comunicata priva della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente iscritto alla Cassa ex Enpas (sarà poi l’applicativo SIN TFS a calcolarla); se, invece, il dipendente è iscritto alla cassa ex Inadel, la retribuzione dovrà essere indicata comprensiva della quota di tredicesima.
È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul quale accreditare il TFS spettante all’iscritto, ove conosciuto dal datore di lavoro, anche se ciò non costituisce un dato obbligatorio da inserire in “Comunicazione di cessazione TFS”; resta comunque ferma la facoltà dell’iscritto di modificare tale informazione in un qualunque momento successivo al collocamento a riposo.
Si ricorda, infine, che per i dipendenti statali, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione dell’indennità di buonuscita; per esigenze di omogeneità, anche nel caso dei dipendenti degli enti iscritti al Fondo ex Inadel, costituisce buona prassi inviare in allegato alla comunicazione di cessazione gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, con riguardo almeno alla prima assunzione in ruolo ed alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Sede INPS competente volti a chiarire iscrizioni dubbie.