Con il messaggio n. 1536 del 18 aprile 2024, a scioglimento della riserva di cui al paragrafo 2 della circolare n. 32/2024, l'INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia introdotto dal decreto Asset (decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104), alla luce del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024. Certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, prevede che “l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento”. Ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), anche i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3, 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda della tipologia di pensione. In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi. Per consentire all’INPS di certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, l’articolo 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 prevede l’invio da parte del datore di lavoro dell’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali. L’INPS certifica il primo diritto utile alla decorrenza della pensione tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale in esame, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento e, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, invia la certificazione al datore di lavoro. Tale certificazione è inviata anche al lavoratore a cura dell’INPS. Periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento Ai fini della certificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 si tiene conto, in via prospettica, anche dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività attivando, ove necessario, ogni forma di collaborazione e integrazione tra gli Uffici interessati. Nel caso di accoglimento delle suddette domande, i relativi periodi sono quindi considerati provvisoriamente ai soli fini della certificazione in commento, anche se non sia ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell’onere dovuto. Resta inteso cheil riconoscimento dei suddetti periodi ai fini pensionistici è condizionato al regolare versamento dell’onere di riscatto o di ricongiunzione, secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative. Al momento della liquidazione della pensione, si procederà a verificare l’effettivo e regolare pagamento dell’onere e, in caso di pagamento rateale, a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - a effettuare la trattenuta sull’emolumento pensionistico delle rate di onere restanti, nei limiti e secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative. L’interruzione del pagamento rateale degli oneri dovuti comporta, nel caso di riscatti, l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato o, nel caso di ricongiunzione, l’annullamento dell’intera operazione di trasferimento dei contributi. La volontà di non proseguire nel versamento degli oneri dovuti deve essere rappresentata dal soggetto interessato con ogni sollecitudine alla Struttura territoriale INPS di competenza, che provvederà a rettificare la certificazione rilasciata. Analogamente, la Struttura territoriale INPS di competenza monitorerà il regolare versamento degli oneri e, in caso di interruzione degli stessi o di pagamenti effettuati oltre i termini assegnati e non convalidabili secondo i criteri in uso, riesaminerà la certificazione. Riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 Come previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione. In ogni caso, l'INPS non procederà al recupero del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto dal mese di gennaio 2024 fino alla data di notifica al lavoratore della certificazione nei confronti dei lavoratori che risultino avere maturato il primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico entro la data della predetta notifica.