Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia introdotto dal decreto Asset (decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104). Il citato decreto Asset contiene una serie di disposizioni afferenti a diversi ambiti di operatività. In particolare, assume rilievo l’articolo 12, recante misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Inoltre, in sede di conversione in legge, nel decreto Asset è stato introdotto, tra gli altri, l’articolo 12–quater, rubricato “Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico”. Finalità e durata del trattamento Il trattamento di integrazione salariale straordinaria in argomento si prefigge lo scopo di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e parallelamente di consentire anche l’attuazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Il trattamento di CIGS potrà proseguire per altri 10 mesi, non ulteriormente prorogabili, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Per la proroga del trattamento di CIGS in argomento sono stanziati 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale finanziamento costituisce il tetto massimo di spesa per il riconoscimento della prestazione. Si precisa che, ai fini del rispetto del predetto limite, si terrà conto sia dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e della relativa contribuzione figurativa, sia degli assegni al nucleo familiare (ANF), ove spettanti. Aspetti contributivi Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale. Pertanto, per le società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., entrambe sottoposte dal 2017 a procedura di amministrazione straordinaria, autorizzate alla proroga dei trattamenti di CIGS ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023, il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 non è dovuto. Si ricorda altresì che, nelle ipotesi in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale non preveda il pagamento diretto, le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro. Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “162 proroga Alitalia Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art 12, comma 1, del dl n 104/2023”. I datori di lavoro, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Modalità di esposizione del conguaglio Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> <CIGStraord> <CongCIGSACredito> <CongCIGSAltre> <CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L143”, avente il significato di “Conguaglio ulteriori settimane articolo 12 comma 1 del decreto – legge n. 104/2023”, relativo alla specifica autorizzazione. Maturazione del diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023 introduce un meccanismo particolare per cui, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale in argomento non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. A tale scopo la norma prevede che il datore di lavoro deve inviare i dati del personale interessato all’INPS che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione dei lavoratori coinvolti entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi. L’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 12 rinvia a un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per la definizione delle relative modalità attuative. Al riguardo si fa presente che, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, il citato decreto è stato pubblicato, in data 30 gennaio 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni. Integrazione del trattamento di CIGS a opera del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023 prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, possa erogare una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4, l'importo complessivo della misura di sostegno spettante ai lavoratori (trattamento di CIGS più prestazione integrativa a carico del Fondo) non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di 2.500 euro per ogni singolo lavoratore. La prestazione integrativa a carico del Fondo è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine, il Fondo è incrementato del medesimo importo per l'anno 2024. Il monitoraggio del tetto di spesa relativo ai provvedimenti di concessione della prestazione integrativa è affidato all’INPS. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket licenziamento Il comma 5 dell’articolo 12 del decreto Asset prevede, in favore delle società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale in oggetto, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dal lavoro, nonché dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket licenziamento), dovuto in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria dei due esoneri, il medesimo comma prevede un limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l’anno 2024 e demanda all’INPS il monitoraggio del rispetto del citato tetto di spesa.