È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto interministeriale 27 dicembre 2023 che disciplina le modalità di utilizzo della Carta di inclusione, lo strumento di pagamento dell’Assegno di inclusione erogato a partire dal 26 gennaio 2024. In particolare, al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell’Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48/2023, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi: a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo; c) giochi pirotecnici; d) prodotti alcolici. e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; f) armi; g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; h) servizi finanziari e creditizi; i) servizi di trasferimento di denaro; j) servizi assicurativi; k) articoli di gioielleria; l) articoli di pellicceria; m) acquisti presso gallerie d’arte e affini; n) acquisti in club privati. I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione è stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo. È, in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio l’uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui alle lettere dalla a) alla n). Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i merchant category code (MCC) da disabilitare. È altresì inibito da parte del gestore del servizio l’utilizzo della Carta Adi all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante di cui all’articolo 3 e la possibilità di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalità previste all’articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48/2023. Come previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza. Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.