Il DLgs. n. 152/2023 ha recepito la direttiva (UE) 2021/1883 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri che intendono svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro dell'Unione Europea. Il decreto ha modificato l'art. 27-quater del D.Lgs. n. 286/1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, introducendo diverse importanti novità. In particolare, il decreto ha ampliato la platea dei lavoratori che possono accedere in Italia tramite il canale della Carta Blu UE, includendo anche gli stranieri soggiornanti per motivi di lavoro stagionale e i beneficiari di protezione internazionale. Il decreto ha inoltre semplificato i requisiti richiesti per ottenere la Carta Blu UE ammettendo tra i titoli anche la qualifica professionale superiore relativa alla professione specificata nell'offerta di lavoro. Tali modifiche riflettono un approccio più inclusivo e adattabile alle esigenze del mercato del lavoro italiano per facilitare l'ingresso di professionisti altamente qualificati provenienti da Paesi terzi e contribuire alla crescita economica e alla competitività del mercato del lavoro italiano. La circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2829 del 28 marzo 2024, ha fornito i chiarimenti necessari per dare attuazione alle procedure introdotte dalle nuove disposizioni. Che cos’è la Carta Blu UE La Carta Blu UE è un titolo di soggiorno speciale introdotto dall'Unione Europea per facilitare l'ingresso e la permanenza dei lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi non membri dell'UE. In Italia, come in altri Stati membri dell'UE, questa carta fornisce ai lavoratori non comunitari l'opportunità di lavorare e risiedere nel Paese, senza dover essere soggetti alle quote fissate con il decreto flussi. La richiesta della Carta Blu UE è aperta a lavoratori extracomunitari altamente qualificati, e questa definizione può estendersi anche ai professionisti con qualifiche tecniche riconosciute. La normativa italiana prevede inoltre la possibilità per gli stranieri già regolarmente soggiornanti nel Paese di convertire il loro permesso di soggiorno in una Carta Blu UE, a condizione che possiedano la documentazione necessaria per il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nel loro Paese d'origine. Tale sistema mira ad attrarre lavoratori altamente qualificati da tutto il mondo, offrendo loro opportunità di lavoro e residenza all'interno dell'Unione Europea, contribuendo così alla competitività economica e al progresso sociale dei Paesi membri. Lavoratori destinatari La Carta Blu UE può essere rilasciata ai lavoratori extra UE altamente qualificati, vale a dire in possesso, alternativamente: - di un titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale; - dei requisiti previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate; - di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nella domanda della Carta Blu; - solo per dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25: di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda. La previsione dei requisiti di "qualifica professionale" per la Carta Blu UE riflette la necessità di adattare le politiche di immigrazione alle esigenze specifiche del mercato del lavoro italiano. Prima di tale disposizione, la Carta Blu UE era riservata principalmente ai lavoratori altamente qualificati con una laurea; tuttavia, è ora possibile per i lavoratori tecnici specializzati, anche se non laureati, essere considerati tra i destinatari della Carta in argomento. L’ampliamento dei requisiti consente di selezionare talenti all'estero che potrebbero possedere competenze tecniche specializzate richieste dal mercato del lavoro italiano, ma che potrebbero non essere necessariamente laureati. Ciò riflette la crescente consapevolezza delle diverse esigenze del mercato del lavoro e la volontà di accogliere una gamma più ampia di professionisti qualificati. Come si ottiene la Carta Blu UE Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore extracomunitario per cui è richiesta la Carta Blu UE deve inviare la domanda per il rilascio del nulla osta esclusivamente online, per il tramite dei servizi disponibili sul sito web del Ministero dell’Interno, unitamente al documento che attesta la verifica dell’indisponibilità presso il Centro per l’impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. Difatti, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro nel quale intende assumere il lavoratore che si trova all’estero. Per accedere al sistema e inviare la richiesta, il datore di lavoro deve registrarsi e autenticarsi utilizzando l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). Una volta effettuato l'accesso, il richiedente può compilare il modello specifico per inoltrare l’istanza (modello BC). La procedura online è finalizzata alla semplificazione del processo di richiesta e gestione della Carta, con l’intento di garantire una maggiore efficienza e rapidità nel trattamento delle domande da parte delle autorità competenti. Il modulo di domanda è suddiviso in sezioni e il richiedente deve fornire tutte le informazioni richieste (dati nominativi, documenti relativi alla sistemazione alloggiativa, proposta di contratto di soggiorno, impegno a comunicare le variazioni e asseverazione comprovante l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate). L’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24 bis del Testo Unico sull’Immigrazione. Il datore di lavoro deve altresì indicare la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in passato erano dodici), la retribuzione annuale del lavoratore, conforme a quella prevista nei contratti collettivi nazionali, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda rilevata dall'ISTAT. Nel caso in cui all’istruttoria consegua un parere positivo (da adottare entro novanta giorni dall’invio della domanda), lo Sportello Unico procede all’inoltro telematico del nulla osta alla Rappresentanza diplomatica competente. Dopo il rilascio del nulla osta il lavoratore straniero può recarsi presso la Rappresentanza consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente. Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente. Al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico il richiedente dovrà mostrare gli originali (o copia conforme) della documentazione comprovante il titolo di istruzione o la qualifica professionale posseduta. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 6-bis del richiamato Testo Unico, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UniLav) da parte del datore di lavoro ai servizi per l’impiego. Il datore di lavoro dovrà dar prova dell’avvenuta comunicazione obbligatoria allo Sportello Unico all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il rilascio del nulla osta al lavoro è rifiutato, ovvero revocato, qualora i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, ovvero nel caso in cui lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, salvo forza maggiore. Il nulla osta è altresì rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito dì applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione/emigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ovvero utilizzo di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno o con titolo scaduto. I recenti chiarimenti ministeriali per l’accesso al lavoro Con circolare congiunta n. 2829 del 28 marzo 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, specificano che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui confronti è stato richiesto il nulla osta ai fini del rilascio della Carta Blu UE, può svolgere l’attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, previa comunicazione obbligatoria ai servizi per l’impiego. La predetta circolare ricorda che, fermo restando il possesso dei requisiti, le disposizioni relative alla Carta Blu UE si applicano agli stranieri: - residenti in uno Stato terzo; - regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'art. 27- quinquies; - soggiornanti in altro Stato membro; - titolari di Carta Blu UE rilasciata in un altro Stato membro. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno in Carta Blu UE se risultano in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dal loro Paese di origine. La Carta Blu UE è rilasciata dalla Questura e la sua durata può variare in base al tipo di contratto di lavoro. Se il lavoratore ha un contratto a tempo indeterminato, il titolo di soggiorno ha una durata biennale; in altri casi, la durata corrisponde alla durata del rapporto di lavoro, con l'aggiunta di tre mesi e ciò consente un discreto grado di flessibilità per adattarsi alle diverse situazioni contrattuali e lavorative. Il titolare della Carta può inoltre richiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. In tal caso, ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 6 del Testo Unico sull’Immigrazione che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Il permesso di soggiorno del familiare può essere rilasciato contestualmente alla Carta Blu UE se le domande sono presentate contemporaneamente. Il titolare di Carta Blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato. Eventuali modifiche disposte dal datore di lavoro durante tale periodo sono soggette all'autorizzazione preliminare dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Il parere dell’Ispettorato si intende acquisito dopo quindici giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante. Il titolare di Carta Blu UE può esercitare, in concomitanza all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti per l’esercizio di tale attività. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al Questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso. Lo straniero titolare di Carta Blu UE, rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione. Entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro, indicando gli estremi della Carta Blu UE rilasciata dal primo Stato membro e gli estremi del documento di viaggio valido. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta. E’ possibile sostituire la richiesta di nulla osta con una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante (art. 27-quater, comma 8) nel caso in cui lo stesso datore abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con il quale garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura. Tale procedura consente al lavoratore straniero altamente qualificato di acquisire il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione e, nelle more del rilascio, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis del Testo Unico, previa comunicazione obbligatoria ai servizi per l’impiego competenti. Le modalità di sottoscrizione dei citati protocolli saranno oggetto di una prossima circolare. Infine, si ricorda che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e nelle more dell’ottenimento di un nuovo contratto di lavoro, può rimanere regolarmente nel territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un anno.