Via libera alla compensazione del canone di concessione ex articolo 1, comma 530, lettera b) della legge n. 266/2005 con i crediti d'imposta agevolati di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 113 del 23 maggio 2024. L'articolo 1, comma 530, della legge n. 266/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che «Entro il 1 luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: [...] b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007; c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a); 2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco». A tal proposito, l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 149/2008, ha chiarito che «L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Ai sensi, dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, inoltre, «Le entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, la cui riscossione rientra nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere riscosse con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; conseguentemente, il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 luglio 2007, prot. n. 23668/Giochi/ADI, all'articolo 3, comma 3, ha stabilito - con riferimento al canone di concessione previsto, nella misura dello 0,8 % delle somme giocate, dall'articolo 1, comma 530, lettera b) della legge n. 266 del 2005 - che «I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento dell'eventuale conguaglio relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise». A tal fine, con la risoluzione 6 settembre 2007, n. 239/E, è stato istituito il codice tributo "5185" per consentire il versamento del canone di concessione in oggetto attraverso il modello F24. Con tale documento di prassi è stato, altresì, precisato che «Tutti i suddetti codici tributo dovranno essere utilizzati esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" nella specifica sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello di versamento "F24 - Accise". Con riferimento alle modalità di versamento stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, con la risposta ad interpello n. 435/2022 è stato chiarito che «Il richiamato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 disciplina i "versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche". Nello specifico, al comma 2, elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione di chiusura del sistema che stabilisce "Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: [...] h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore". La norma in parola, dunque, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un'unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate. In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché: a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2; c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione. Al riguardo, si ricorda che, quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione "accise" del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24 (cfr. in proposito le risposte ad interpello n. 1 e n. 406, rispettivamente pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 7 gennaio 2020 e il 3 agosto 2022)» (cfr. del medesimo tenore le successive risposte ad interpello nn. 394 e 395, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 25 luglio 2023). A quanto detto si aggiunge che, la Relazione illustrativa al disegno di legge poi confluito nella legge 21 novembre 2000, n. 342 - che all'articolo 83 ha introdotto l'attuale formulazione della lettera h-ter) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997 - ha chiarito che, «Con l'articolo 66 del disegno di legge, identico all'articolo 16 del testo del Governo, il principio della compensazione dei versamenti, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene esteso non solo ai tributi e alle altre entrate oggetto della dichiarazione unificata, e ad altre eventuali fattispecie speciali, ma ad ogni altra entrata, anche di carattere non fiscale o parafiscale, da individuare in sede regolamentare con decreto dei Ministri competenti, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di entrate dovute sulla base di dichiarazione o denuncia, che di atto proveniente dall'ente creditore».