Anche nel 2020 i datori di lavoro possono fruire di sgravi contributivi per l'assunzione di disabili. Gli incentivi sono graduati per importo e durata in base al tipo e alla gravità dell’handicap e sono concessi limitatamente alle risorse stanziate e presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Vediamo quali sono le caratteristiche dell'agevolazione e come ottenerla. Quadro normativo L'incentivo strutturale per le assunzioni delle persone con disabilità è previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 151/15, che ha modificato l’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'INPS ha fornito le relative istruzioni operative con la circolare n. 99 del 3 giugno 2016. Datori di lavoro agevolati L'ambito di applicazione dell'incentivo è piuttosto ampio. Possono infatti goderne tutti i datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici) anche se non soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/99 e a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore (di conseguenza, anche gli studi professionali). N. B. Si ricorda che l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili è posto in capo ai datori di lavoro pubblici e privati nelle misure riportate in tabella: Dimensione aziendale Quote di riserva Più di 50 dipendenti 7% dei lavoratori occupati Da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore La quota di riserva è destinata a: invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: - disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 915/78 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra); - disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al citato D.P.R. 915/78; - lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Rapporti incentivati L’incentivo spetta per: - assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate; - assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi; - rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; - rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità; - assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore. Misura e durata dell’incentivo La misura e la durata del beneficio variano in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato. Categorie di lavoratori Misura Durata Disabilità fisica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni di guerra ricomprese tra la 1a e la 3a categoria 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi Disabilità fisica che comporti una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni di guerra ricomprese tra la 4a e la 6a categoria 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi Disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali - 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato; - per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l'assunzione è a tempo determinato Cumulabilità con altri incentivi L'INPS chiarisce che, nel caso in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali. N.B. Per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali. A titolo esemplificativo sono cumulabili con il bonus assunzione disabili, nel limite del 100% dei costi salariali: - l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; - l’incentivo all’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni; - il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”. Il bonus assunzioni per l'occupazione giovanile stabile di un giovane under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni) è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili nel rispetto del requisito dell’incremento occupazionale. Non sono invece cumulabili con il bonus assunzione disabili gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (Decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010); - l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (art. 2.10-bis, della L. 92/2012). Condizioni L’incentivo contributivo per l'assunzione di disabili spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Inoltre, si richiede la regolarità del datore di lavoro (articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006) relativamente all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto della contrattazione collettiva e degli altri obblighi di legge. Si applicano infine le condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi e di compatibilità con il mercato interno. Cosa deve fare il datore di lavoro La procedura per ottenere l’incentivo prevede vari passaggi. Il datore di lavoro presenta all'INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; la tipologia di disabilità; la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata; l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità. La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati. L'istanza va presentata esclusivamente per via telematica avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”. Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza l'INPS verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso positivo, comunica in modalità telematica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto il datore di lavoro dovrà procedere, se ancora non lo ha fatto, alla stipula del contratto assunzione ovvero di trasformazione ed entro 14 giorni dovrà comunicare l'assunzione all'INPS chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all’incentivo - sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati. Risorse stanziate Come premesso, l’incentivo può essere riconosciuto dall'INPS nei limiti di risorse stanziate, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si fa presente che il DPCM del 21 novembre 2019 ha da ultimo previsto il trasferimento all’INPS: - di 3.789.575 euro, provenienti dalle risorse versate dai datori di lavoro nel primo semestre 2019 per contributi esonerativi; - di 20 milioni di euro come previsto dall’articolo 1 del Decreto 24 febbraio 2016; - dall’anno finanziario 2020, di 1.915.742 euro annui.