Con il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla sospensione dell'assegno di inclusione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali. In fase di prima applicazione della misura, in considerazione dei tempi più lunghi di avvio delle prime istruttorie, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha disposto che tale termine decorre dalla comunicazione dell’Istituto ai Servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta, al fine di dare il tempo agli stessi Servizi sociali di organizzare il nuovo servizio. Per le domande di ADI presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte), pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali. Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi a partire dalla mensilità di giugno) sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine. Nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari nell’area loro riservata, è consultabile il contatore dei 120 giorni; inoltre, nel servizio “Assegno di inclusione (ADI)”, accessibile tramite il portale istituzionale dell’INPS, a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni (art. 4, co 4 D.L. 48/2023 conv in L. 85/2023)”. Gli interessati, pertanto, affinché venga assicurata l’erogazione della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione, devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali in tempo utile per le elaborazioni dei rinnovi mensili e le disposizioni dei relativi pagamenti. Si ricorda che tutti i nuclei familiari beneficiari dell’ADI hanno l’obbligo di presentazione al primo incontro. A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite. Inoltre, anche dopo l’applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai servizi sociali per registrare il primo incontro. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l’erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate. Si ricorda che i Servizi sociali hanno a disposizione gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni. Pertanto, i medesimi avranno cura di attivarsi per convocare i nuclei familiari per i quali sia prossima o già verificata la scadenza dei 120 giorni, al fine di evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante. A questo fine è stato messo a disposizione, sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) utilizzata dai Comuni, un nuovo ruolo per la registrazione dell’avvenuta presentazione del nucleo. Inoltre, immediatamente dopo l’avvenuto primo appuntamento o presentazione del nucleo familiare, gli operatori dei Servizi sociali avranno cura di registrare prontamente nella piattaforma (GePI) l’evento positivo, per sbloccare la sospensione, se già intervenuta o, comunque, per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza. Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono: - “Avvenuto incontro” a seguito di convocazione; - “Presentazione spontanea” di un componente del nucleo familiare; - “Giustificato motivo” per la mancata presentazione del nucleo familiare. In quest’ultimo caso, che comporta, come i precedenti, l’azzeramento e il riavvio del contatore, permane per i Servizi sociali l’onere della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza. Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura. Si ricorda inoltre che, successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso. Dall’obbligo di presentazione ai Servizi sociali ogni 90 giorni, per gli incontri successivi al primo, sono altresì esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi. Tale esclusione non si applica ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità che siano unico componente adulto in un nucleo con minorenni tenuti all’obbligo scolastico. Questi ultimi, infatti, sono soggetti all’obbligo di sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale (PaIS) e all’obbligo di monitoraggio e conferma della propria posizione da effettuarsi presso i Servizi sociali o gli Istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato. I componenti del nucleo familiare che sono tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, dopo il primo incontro, devono, invece, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o agli altri soggetti indicati all’articolo 4, comma 5, del medesimo decreto-legge, per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico. Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di 90 giorni, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l’impiego, in relazione al percorso individuale avviato dai singoli componenti del nucleo familiare, sono gestite con le stesse modalità sopra descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni. L'INPS ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.