La legge di Bilancio 2024 ha prorogato il prepensionamento con Ape sociale (art. 1, co. 136, legge n. 213/2023): non si tratta, lo ricordiamo, di un trattamento pensionistico vero e proprio, ma di un’indennità che accompagna l’interessato sino alla pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, co. 6, DL n. 201/2011). L’indennità è calcolata allo stesso modo della generalità delle pensioni, ma con un tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi. Quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare di questa facoltà e, soprattutto, avvalersi della misura è conveniente? Osserviamo nel dettaglio la disciplina relativa a questo assegno di accompagnamento alla pensione, come modificata dalla legge di Bilancio 2024. Requisiti Per avvalersi dell’Ape sociale è innanzitutto necessario aver compiuto 63 anni e 5 mesi di età entro il 31 dicembre 2024. Il requisito, dall’introduzione della misura sempre fermo a 63 anni, è stato incrementato di ben 5 mesi dalla nuova legge di Bilancio. Bisogna poi appartenere a una delle seguenti categorie per beneficiare dell’indennità di prepensionamento: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi al 74% e addetti ai lavori gravosi. Il requisito contributivo è pari a 30 anni di versamenti, per disoccupati, caregiver e invalidi e a 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi. Le donne godono di una riduzione del requisito pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni. Per ricevere l’Ape sociale, è inoltre necessario aver cessato l’attività lavorativa. Non è possibile lavorare durante il periodo di percezione dell’indennità, fatto salvo lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Nelle “versioni precedenti” dell’Ape sociale, invece, era consentito reimpiegarsi, ma con un limite di reddito di 8.000 euro annui per i dipendenti, 4.800 euro per gli autonomi. Addetti ai lavori gravosi È importante sottolineare che la platea degli addetti ai lavori gravosi, rispetto al 2022 ed al 2023, risulta notevolmente ristretta. La legge di Bilancio 2024 non richiama difatti le categorie indicate nell’allegato 2, annesso alla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), ma solo quelle originarie di cui all’allegato C) della legge n. 236/2016 (poi specificate nell’allegato A al DPCM n. 88/2017 e incrementate dal D.M. del 5 febbraio 2018). Possono dunque ottenere l’Ape sociale 2024 soltanto gli appartenenti alle seguenti categorie: - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; - conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; - conciatori di pelli e pellicce; - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; - conduttori di mezzi pesanti e camion; - professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; - addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; - professori di scuola pre-primaria; - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. - pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare o soci di cooperative; - lavoratori marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne; - operai agricoli, della zootecnia e della pesca; - operai degli impianti siderurgici di prima e seconda fusione e operai del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti. Si ricorda che lo svolgimento del lavoro gravoso deve risultare in forma subordinata, per almeno 6 anni degli ultimi 7 che precedono la decorrenza dell’Ape sociale, o per almeno 7 anni negli ultimi 10. Diritto a pensione L’Ape sociale “accompagna” il beneficiario sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, co. 6, DL n. 201/2011), attualmente pari a 67 anni. Durante il periodo di fruizione dell’indennità, però, l’INPS non accredita i contributi. L’interessato può comunque decidere di versarli volontariamente. In questo caso, laddove ottenga un trattamento pensionistico (ad esempio, la pensione anticipata ordinaria) grazie al versamento dei contributi volontari antecedentemente al compimento dell’età pensionabile, alla decorrenza del trattamento in oggetto cessa di percepire l’Ape sociale. Questo assegno di prepensionamento, infatti, non spetta a chi risulta titolare di pensione. Valutazione di convenienza: esempi di calcolo Il notevole anticipo nell’uscita dal lavoro offerto dall’Ape sociale può determinare, al compimento dell’età pensionabile, la percezione di un trattamento pensionistico meno elevato rispetto a quello ottenuto con la permanenza in servizio. Osserviamo, a questo proposito, il caso di un lavoratore addetto a mansioni gravose, che soddisfa i requisiti per l’Ape sociale alla data del 1° luglio 2024, con una carriera piuttosto lineare, ultimo imponibile previdenziale pari a 21.000 euro. L’indennità di Ape sociale ammonta a 849,27 euro. La pensione di vecchiaia, a seguito del periodo di prepensionamento, ammonta a 972,24 euro. Considerando, invece, la permanenza in servizio sino ai 67 anni, con uno stipendio in linea con l’ultimo imponibile, la pensione di vecchiaia ammonterebbe a 1.067,04 euro. Una differenza di 94,8 euro mensili lordi, che potrebbe essere colmata versando i contributi volontari da parte del lavoratore, ma con un esborso di circa 7.000 euro annui (il 33% degli ultimi 12 mesi di stipendio), che renderebbe l’operazione non conveniente. Certamente, maggiori risulteranno gli stipendi “persi”, maggiore sarà la penalizzazione derivante dal mancato accredito di contribuzione nel periodo di Ape sociale. Domanda di certificazione dei requisiti Prima dell’invio della vera e propria domanda di liquidazione dell’indennità Ape sociale, è necessario aver inoltrato la domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell’INPS, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 DPCM n. 88/2017): - un’istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all’Ape sociale; - un’autodichiarazione ex art. 47, DPR n. 445/2000, di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell’anno considerato; - la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all’art. 5, DPCM n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (ad esempio, per gli invalidi, il verbale ASL di riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari al 74%). In merito ai termini di presentazione delle istanze, si ritiene che, in parallelo a quanto già previsto per le annualità precedenti, i lavoratori che maturano i requisiti per l’Ape sociale entro il 31 dicembre 2024 possano presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024 o del 15 luglio 2024. Si ritiene che sarà altresì possibile presentare la domanda tardivamente, entro il 30 novembre 2024, ricordando che le domande tardive vengono prese in considerazione da INPS solo se nell’anno di riferimento risulta un residuo di risorse.