L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in data 1° dicembre 2022 in tema di misure restrittive all’import e all’export in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 692/2014 del 23 luglio 2014, modificato dal Regolamento (UE) 2022/2014, sono state introdotte delle misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Le suddette misure, già in vigore dal 2014, erano state precedentemente inserite in TARIC mediante indicazione delle stesse, in forma testuale, con le note di cui ai codici N701 e TN702 che, come noto, non rilevano al momento dell’acquisizione a sistema della dichiarazione doganale. I competenti Servizi della Commissione europea, sentiti gli Stati membri, hanno comunicato che con decorrenza 1° dicembre le misure saranno integrate in TARIC con la creazione di nuovi codici di certificato la cui mancata indicazione impedirà l’acquisizione della dichiarazione doganale. L’art 2ter del Regolamento 692/2014 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencate nell’allegato II se destinati alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli oppure all’utilizzo in tali territori. In particolare trattasi di beni e tecnologie utilizzate nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. Il divieto di esportazione non si applica quando: - non sussistono fondati motivi per ritenere che le merci debbano essere utilizzate in Crimea o Sebastopoli; - sussista un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti a determinate condizioni. - in casi di emergenza debitamente giustificati, l’operazione è possibile senza autorizzazione purché l’esportatore informi l’autorità competente entro 5 giorni dalla data di avvenuta esportazione, precisando i motivi per cui la stessa sia avvenuta senza autorizzazione preventiva. Come già specificato nelle precedenti comunicazioni di analogo tenore, in deroga al suddetto divieto, è possibile effettuare l’esportazione indicando, nell’apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella 1 riportata nell'avviso.