Anche se la giurisprudenza di legittimità aveva, in passato, ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali, la Cassazione, viste le successive modifiche normative, ha ora ritenuto che i termini di sospensione per accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale. Così ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 31683 del 6 dicembre 2018. IL FATTO Nel caso di specie, il contribuente impugnava l'accertamento, notificatogli il 29 marzo 2012, innanzi alla Ctp, che accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio veniva però accolto dalla Ctr, che rilevava la tardività del ricorso introduttivo, proposto oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 21, dlgs n. 546/1992, risultando che lo stesso era stato spedito il 12 ottobre 2012. Il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che la Ctr aveva errato nel ritenere tardivo il ricorso, dovendosi considerare che la presentazione dell'istanza di adesione, ex art. 6 dlgs n. 218/1997, aveva determinato la sospensione del termine per la proposizione del ricorso (pari a 60 giorni), non solo per la durata di 90 giorni, ma anche per l'ulteriore periodo relativo alla sospensione feriale dei termini, di cui all'art. 1, legge 742/1969. Il termine per l'impugnazione dell'atto scadeva dunque il 12 ottobre 2012, coincidente, appunto, con quello della spedizione del ricorso. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Secondo la Cassazione, il ricorso era fondato. I giudici di legittimità ricordano infatti che, pur avendo in passato affermato la inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti per adesione, da qualificarsi procedimenti di natura meramente amministrativa, tuttavia, l'art. 7-quater, comma 18, del dl n. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, ha poi espressamente disposto che i termini di sospensione relativi alla procedura di adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. Ed avendo tale disposizione natura processuale, essa è applicabile anche per i procedimenti in corso. Nella specie, pertanto, l'impugnazione dell'atto, considerando anche la sospensione dal 1° agosto 2012 fino al 15 settembre 2012, era tempestiva.