L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 180 del 4 giugno 2019 riguardante la rivalutazione dei beni d’impresa. Nello specifico è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire la possibilità o meno, in capo a un concessionario, di rivalutare alcuni beni d’impresa non iscritti in bilancio, in quanto realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato, al termine di scadenza della concessione demaniale marittima di cui la medesima società è titolare. E’ stato evidenziato come l’interpello riguardi immobili che sono stati trattati contabilmente come beni “di terzi” in bilancio, mediante la rilevazione nel conto economico di competenza delle spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario. Sul punto, la legge di Bilancio 2019 ha consentito la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ma come già chiarito con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, la rivalutazione è ammessa, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, per i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La classificazione contabile dei beni in oggetto tra quelli di terzi e la conseguente mancata di iscrizione in bilancio dei beni oggetto di rivalutazione non consente, di fruire dell’agevolazione contenuta nella disposizione normativa della legge di Bilancio in relazione ai manufatti che insistono sull’area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione. Ne consegue che non è possibile avvalersi della disposizione agevolativa introdotta dalla legge di Bilancio 2019 per i manufatti utilizzati nell’ambito della concessione demaniale laddove manchi il requisito di iscrizione in bilancio, richiesto dalla norma.